Sentenza n. 8706/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del decreto n. 31932 emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi in data 16 dicembre 2025 - notificato il successivo 24 dicembre 2025 - recante il diniego di rilascio del visto nazionale di ingresso per motivi di studio / tirocinio ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. f), e 39 bis D.Lgs. 286/1998; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di riesaminare l’istanza di visto dell’odierno ricorrente mediante nuova istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi di rilascio del visto nazionale di ingresso per motivi di studio o tirocinio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per partecipare in Italia a un tirocinio professionale di sei mesi, inserito in un progetto formativo individuale promosso da un ente di formazione e ospitato da un’impresa, con indennità mensile, vitto, alloggio e coperture assicurative a carico del soggetto ospitante. L’Amministrazione aveva ritenuto ostativi l’incoerenza del tirocinio rispetto al precedente percorso di studi o lavorativo, l’insufficienza delle garanzie economiche e la mancata adeguata certificazione e coerenza delle pregresse attività formative o lavorative. Il ricorso deduceva, con unico motivo, violazione della legge n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione degli artt. 27, comma 1, lettera f), e 39-bis del d.lgs. n. 286/1998. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la nullità della procura alle liti, poiché la sottoscrizione del ricorrente, apposta all’estero, era stata successivamente autenticata dai difensori senza la presenza della parte e senza una rituale attestazione dell’autenticità della firma. Il ricorrente ha inoltre prodotto una procura notarile successiva, rilasciata il 31 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente l’eccezione di inammissibilità e l’ha accolta. La procura, rilasciata mediante scrittura privata il 7 gennaio 2026, risultava sottoscritta dal ricorrente all’estero e poi trasmessa ai difensori, che l’avevano autenticata senza essere presenti alla sottoscrizione e senza attestare correttamente l’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in loro presenza. Applicando l’art. 12 della l. n. 218/1995, l’art. 83, comma 2, c.p.c., l’art. 2703 c.c. e gli artt. 40, comma 1, lettera g), e 44, comma 1, lettera a), c.p.a., il Collegio ha ritenuto nulla la procura e privo il ricorso della sottoscrizione giuridicamente necessaria, con conseguente inammissibilità del giudizio. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., in quanto incompatibile con il processo amministrativo secondo il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, né mediante rimessione in termini, non essendo configurabile un errore scusabile per un ricorso notificato dopo tale pronuncia e in assenza di oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti. Anche la procura notarile successiva è stata ritenuta inefficace, poiché la procura speciale deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso e non può sanare successivamente una causa di inammissibilità. Il TAR ha comunque rilevato, ad abundantiam, l’infondatezza nel merito, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente confutato la relazione amministrativa relativa al mancato superamento dell’esame di maturità e alla mancata dimostrazione della coerenza del progetto formativo con la precedente esperienza formativa o professionale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile svolto in Italia è regolato dalla legge italiana; il TAR ha applicato tale criterio alla procura alle liti utilizzata nel processo amministrativo italiano, anche se rilasciata all’estero.
art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.
il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di "procura speciale"
La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore presuppone l’esistenza di una valida procura speciale, che deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
La mancanza della sottoscrizione giuridicamente richiesta determina la nullità del ricorso e, nella fattispecie, l’inammissibilità del giudizio.
art. 83, comma 2, c.p.c.
La procura speciale alle liti deve essere conferita "con atto pubblico o con scrittura privata autenticata"
La procura deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata; l’autenticazione richiede l’attestazione dell’identità del sottoscrittore e dell’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale o del soggetto abilitato.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione non coincide con la mera conformità della copia o del documento informatico, ma richiede l’accertamento dell’identità e della sottoscrizione in presenza dell’autenticante.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disposizione non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente.
artt. 27, comma 1, lettera f), e 39-bis d.lgs. 286/1998
Costituiscono il quadro normativo sostanziale richiamato per il visto nazionale di ingresso connesso a motivi di studio o tirocinio; il TAR ha comunque definito la controversia in rito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve essere validamente conferita prima della redazione e della notificazione del ricorso; la sua mancanza o invalidità impedisce di ritenere validamente sottoscritto l’atto introduttivo e determina l’inammissibilità del ricorso.
- Quando la procura è rilasciata all’estero per essere utilizzata in un processo amministrativo italiano, la sua validità formale deve essere verificata secondo le regole applicabili nel processo italiano; l’autenticazione deve attestare l’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza dell’autenticante, non la mera conformità documentale.
- La procura rilasciata successivamente alla notificazione del ricorso non può sanare la carenza originaria della procura speciale, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e la rinnovazione riguarda le nullità sanabili, non le cause di inammissibilità.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo per sanare una procura inizialmente nulla o inesistente, in ragione della disciplina propria del processo amministrativo e della necessità di preservare i termini decadenziali e la stabilità delle situazioni giuridiche pubblicistiche.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e non è riconoscibile, in assenza di oggettive incertezze normative o gravi impedimenti di fatto, per ricorsi proposti dopo la pubblicazione di un principio giurisprudenziale chiarificatore sulla necessità della valida procura anteriore alla notificazione dell’atto introduttivo.
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