Sentenza n. 5999/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'Ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. -OMISSIS- pubblicata il 16.04.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato al pagamento di € 4.577,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 aprile 2025, che aveva dichiarato il diritto all’indennità sostitutiva per ciascun giorno di ferie non goduto e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 4.577,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all’integrale soddisfo. Deduceva la mancata esecuzione del titolo, passato in giudicato e notificato al Ministero il 25 agosto 2025, e chiedeva l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria del 20 febbraio 2026, l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la persistente mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del MIM, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte ricorrente e da eseguire entro ulteriori 60 giorni; l’eventuale compenso commissariale di € 500 è posto a carico del Ministero. Ha respinto la domanda di astreinte perché non risultava configurabile un grave ritardo nell’esecuzione. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 20 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 25 agosto 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo azionato è passato in giudicato, è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’adempimento e l’Amministrazione non ha eseguito la decisione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.
La misura pecuniaria coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è applicabile quando, nel caso concreto, non ricorre un grave ritardo nell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 20 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 25 agosto 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
Il decorso del termine dilatorio stabilito per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al giudicato e alla mancata esecuzione, presupposto per accogliere la domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’adempimento nei confronti dell’Amministrazione e il titolo risulta ancora ineseguito; il giudice ordina quindi l’esecuzione entro un termine determinato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il soggetto incaricato, il termine per l’intervento sostitutivo e le modalità di attivazione.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede la sussistenza di un grave ritardo nell’esecuzione; in mancanza di tale presupposto la domanda va respinta.
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