Cassazione Civile, Ordinanza n. 32432/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
I proprietari di un locale sottostante agirono per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, lamentando che il convenuto, titolare di un esercizio commerciale ubicato nei locali sovrastanti o comunque interessato allo spazio comune, aveva chiuso uno spazio di proprietà condominiale mediante apposizione di una grata metallica e pavimentazione, occludendo inoltre grate di aerazione che consentivano il passaggio di aria e luce al loro locale. Il convenuto resistette eccependo di non essere il proprietario dell'immobile e di non avere eseguito le opere contestate. Il Tribunale accolse la domanda, ma la Corte d'appello riformò la decisione ritenendo che gli stessi attori, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, avessero sostanzialmente aderito all'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità passiva, con conseguente impossibilità di accogliere una domanda ormai rinunciata o comunque non più contestata. Nel ricorso per cassazione i soccombenti dedussero, con un solo motivo, la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso al di fuori dei limiti devolutivi del gravame, perché l'appello del convenuto era fondato solo sulla propria estraneità materiale alle opere e sul difetto di legittimazione passiva, mentre la riforma era stata motivata valorizzando la rinuncia alla domanda e le conclusioni rassegnate dagli attori in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente la censura di nullità della sentenza d'appello per la partecipazione di un giudice ausiliario, osservando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2021, ha dichiarato la disciplina dei giudici ausiliari incostituzionale solo nei limiti temporali e con efficacia differita al completamento del riordino della magistratura onoraria, fissato al 31 ottobre 2025; pertanto, alla data della decisione impugnata, la composizione del collegio era legittima. Quanto al motivo ex artt. 112 e 342 c.p.c., la Cassazione lo ha giudicato infondato, rilevando che l'appello era comunque diretto a contestare la riferibilità al convenuto delle opere e della responsabilità dedotta in giudizio, e che il richiamo della Corte territoriale alle conclusioni degli attori costituiva, al più, una correzione della motivazione. Secondo la Suprema Corte, da quelle conclusioni emergeva un sostanziale riconoscimento della fondatezza dell'eccezione di difetto di titolarità passiva, con conseguente corretto rigetto della domanda. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso che il giudice d'appello abbia pronunciato oltre i limiti della domanda o del devolutum, ritenendo che la motivazione adottata restasse coerente con il thema decidendum dell'appello.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello è stato ritenuto sufficientemente devolutivo perché mirava a contestare la riferibilità soggettiva delle opere e della pretesa attorea al convenuto.
artt. 62-72 d.l. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013
La censura sulla nullità della sentenza per la partecipazione di un giudice ausiliario è stata respinta in quanto la disciplina è stata dichiarata incostituzionale solo con efficacia differita e limitata nel tempo.
art. 106 Cost.
È stato richiamato come parametro costituzionale in relazione allo status e alle funzioni dei magistrati onorari e dei giudici ausiliari di appello.
art. 32 d.lgs. n. 116/2017
La Corte ha valorizzato il termine del 31 ottobre 2025 quale data fino alla quale è stata differita la piena attuazione della riforma della magistratura onoraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È stata richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di ultrapetizione o di violazione del principio devolutivo va respinta quando la decisione di appello si mantenga entro il nucleo della censura proposta, anche se il giudice riformi la motivazione rispetto a quella sviluppata in primo grado.
- L'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva può essere ritenuta sostanzialmente condivisa dalla controparte quando dalle conclusioni o dalle difese emerga un riconoscimento dell'erronea evocazione in giudizio del soggetto convenuto.
- Ai fini dell'efficacia devolutiva dell'appello, non è necessario che la motivazione del giudice di secondo grado coincida in ogni dettaglio con quella prospettata dall'appellante, essendo sufficiente che la riforma sia coerente con il contenuto sostanziale delle censure mosse alla sentenza di primo grado.
- La nullità della sentenza per la partecipazione di un giudice ausiliario non può essere affermata in via automatica quando la Corte costituzionale abbia limitato gli effetti della declaratoria di illegittimità, salvaguardando la validità delle decisioni rese prima del termine finale indicato per il riordino della magistratura onoraria.
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