Ordinanza n. 32/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto n. -OMISSIS- del Commissario ad acta nominato dal Consiglio dei Ministri con delibera del -OMISSIS-, nella parte in cui, in sede di adozione in via sostitutiva del piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Umbria per l’a.s. 2026/2027, si stabilisce di “(…) istituire, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, nel Comune di Città di Castello due Istituti comprensivi in luogo delle due Direzioni didattiche e della Scuola secondaria di primo grado esistenti, con equilibrata distribuzione dei plessi scolastici in ragione del numero degli alunni”, mediante accorpamento, in uno dei due nuovi Istituti comprensivi, alla Direzione didattica 1° Circolo dell’Istituto di istruzione secondaria di primo grado -OMISSIS- (sede Via -OMISSIS-) e, nell’altro, alla Direzione didattica 2° Circolo dell’Istituto di istruzione secondaria di primo grado -OMISSIS- (sede Via -OMISSIS-), unitamente, sempre in parte qua, all’allegato 1) a detto decreto; - del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria n. -OMISSIS-, nella parte in cui, dando attuazione al piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Umbria per l’a.s. 2026/2027 adottato con il decreto commissariale n. -OMISSIS- e a quanto deciso dall’Assemblea legislativa umbra con la delibera n. -OMISSIS-, ha disposto, all’articolo 2, che, con effetto dal 1° settembre 2026, l’assetto dell’organizzazione del sistema scolastico per la Regione Umbria, per l’a.s. 2026/2027, è quello definito dai prospetti allegati sub 2) e 3), anch’essi impugnati, comprendente per il Comune di Città di Castello le misure adottate con il ridetto decreto commissariale n. -OMISSIS-; - della delibera del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS-, con la quale, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di assicurare il conseguimento della riforma M4C1R1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato disposto l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Regione Umbria e, contestualmente, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, incaricandolo di adottare in via sostitutiva entro il -OMISSIS- il piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Umbria per l’a.s. 2026/2027 nel rispetto del contingente assegnato a detta Regione dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, come aggiornato dal decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, inclusi, ove occorra e salvo altri: la nota del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell’istruzione e del merito prot. n. 5228 del 3 dicembre 2025; i pareri espressi dal Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria con le note prot. n.-OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- e la nota del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto commissariale e decreto attuativo dell’Ufficio scolastico regionale relativi al dimensionamento della rete scolastica umbra per l’anno scolastico 2026/2027, nella parte concernente l’accorpamento di sedi scolastiche nel Comune di Città di Castello
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune ha impugnato il piano di dimensionamento della rete scolastica regionale per l’anno scolastico 2026/2027, adottato dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale nella veste di Commissario ad acta, nonché il successivo decreto attuativo dell’Ufficio scolastico regionale. La contestazione riguarda, in particolare, l’accorpamento della sede di Via -OMISSIS- dell’istituto secondario di primo grado alla Direzione didattica 1° Circolo e della sede di Via -OMISSIS- alla Direzione didattica 2° Circolo. Il ricorrente ha dedotto l’eccesso dei limiti del potere sostitutivo, poiché l’inadempimento regionale non riguardava l’individuazione delle sedi da accorpare, già effettuata dalla Regione, ma la sospensione dell’efficacia del dimensionamento fino alla decisione sul ricorso straordinario proposto contro il contingente organico assegnato alla Regione. Sono state inoltre prospettate criticità istruttorie e valutative, per non avere il Commissario adeguatamente considerato l’istruttoria regionale e la situazione di sovraffollamento del plesso di Via -OMISSIS-, ove era già concentrata gran parte degli studenti del plesso di Via -OMISSIS-, interessato da lavori di demolizione e ricostruzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto non fondate, allo stato, le eccezioni processuali dell’Avvocatura dello Stato: l’eventuale conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, proponibile dalla Regione, non esclude la possibilità di impugnare l’atto anche davanti al giudice amministrativo; inoltre, il Comune è legittimato ad agire quale ente esponenziale della collettività territoriale interessata dal dimensionamento scolastico. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ravvisato possibili profili di eccedenza del potere commissariale, perché il Commissario sembrerebbe avere effettuato nuove scelte di dimensionamento, diverse da quelle già adottate dalla Regione, benché l’inadempimento regionale fosse limitato alla sospensione dell’efficacia del piano. Il TAR ha inoltre rilevato possibili carenze nella considerazione dell’istruttoria regionale e delle criticità concrete di sovraffollamento derivanti dai lavori in corso sul plesso scolastico. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato il grave e irreparabile pregiudizio connesso alla necessità di reperire tempestivamente spazi per la popolazione scolastica e di organizzare due distinti istituti comprensivi. Ha quindi sospeso, nella sola parte di interesse del Comune, l’efficacia del decreto commissariale e del decreto attuativo regionale. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 12 maggio 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso gli atti impugnati.
art. 12, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108
Costituisce la base normativa del potere sostitutivo statale esercitato nei confronti della Regione Umbria per assicurare il conseguimento della riforma prevista dal PNRR.
decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023
È richiamato quale atto di assegnazione del contingente regionale rilevante per il dimensionamento della rete scolastica.
decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025
È l’atto contro cui la Regione aveva proposto ricorso straordinario, contestando anche l’assegnazione alla Regione Umbria del contingente organico DS/DSGA di 130 unità per l’anno scolastico 2026/2027.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale base per l’oscuramento dei dati personali indicati nel provvedimento.
Massime di principio
- Il potere sostitutivo deve essere esercitato entro i limiti dell’inadempimento che lo ha giustificato e delle finalità concretamente perseguite; se l’amministrazione sostituita ha già compiuto una determinata attività, il Commissario non può sostituirla nuovamente su quel profilo senza una specifica giustificazione.
- L’eventuale astratta configurabilità di un conflitto di attribuzione tra enti davanti alla Corte costituzionale non esclude, di per sé, la possibilità di impugnare l’atto esercitativo del potere sostitutivo davanti al giudice amministrativo, quando sussista una posizione legittimante e un interesse concreto all’impugnazione.
- Il Comune è legittimato a impugnare gli atti di dimensionamento della rete scolastica regionale in quanto ente esponenziale della collettività insediata nel territorio direttamente interessato dalle scelte organizzative.
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto può essere disposta quando le nuove scelte amministrative appaiano adottate senza adeguata considerazione dell’istruttoria precedente e possano determinare un pregiudizio grave e irreparabile sull’organizzazione dei servizi pubblici e sulla necessità immediata di reperire spazi adeguati.
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