Cassazione Civile, Ordinanza n. 21954/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La proprietaria di un immobile ha convenuto in giudizio la controparte per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di locazione che assumeva non corrispondere a quello originariamente pattuito. Secondo la ricostruzione riportata, inizialmente le parti avrebbero concordato un comodato provvisorio, limitato al tempo necessario per eseguire alcuni lavori, con successiva stipulazione della locazione. La proprietaria ha poi rilevato che nell'immobile era subentrata una terza persona, in virtù di una cessione del contratto di locazione, e che erano stati venduti anche mobili dell'appartamento, di sua proprietà. Ha quindi sostenuto che la firma apposta sul contratto di locazione non fosse la propria, che il contenuto del contratto fosse diverso da quello trattato, e che anche la firma sul contratto di cessione fosse falsa. Parallelamente ha sporto denuncia per falso. Il Tribunale, rilevata la pendenza della denuncia penale, ha sospeso il processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ritenendo sussistente una pregiudizialità penale. Con il regolamento di competenza, la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che la sospensione necessaria può disporsi solo quando il processo penale sia effettivamente pendente, cioè dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, e non già per il solo fatto della denuncia e dell'avvio delle indagini preliminari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: ha affermato che, ai fini della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale, non basta la mera denuncia o l'apertura delle indagini preliminari, ma occorre la contemporanea pendenza del giudizio penale, cioè l'avvenuto esercizio dell'azione penale nelle forme previste dall'art. 405 c.p.p. Poiché al momento della sospensione era stata soltanto presentata la denuncia e l'azione penale non era ancora stata esercitata, la Corte ha accolto il regolamento, cassato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto la sospensione e ordinato la prosecuzione del giudizio civile.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale richiede la contemporanea pendenza del processo penale e non può essere disposta sulla base della sola denuncia e delle indagini preliminari
art. 405 c.p.p.
l'azione penale deve risultare esercitata mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, prima che possa operare la sospensione necessaria
art. 380-ter c.p.c.
richiamato per il rito camerale del regolamento di competenza
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale presuppone che il procedimento penale sia già sfociato nell'esercizio dell'azione penale; la sola presentazione della denuncia o la pendenza di indagini preliminari non sono sufficienti.
- Ai fini dell'art. 295 c.p.c., la pregiudizialità penale opera solo quando tra il fatto reato e il diritto dedotto in sede civile vi sia un nesso tale da poter incidere sull'esito della lite, ma resta comunque indispensabile la contemporanea pendenza dei due giudizi.
- Il giudice civile non può sospendere il processo invocando genericamente l'esistenza di una notizia di reato: deve verificare in concreto se l'azione penale sia stata effettivamente esercitata secondo le forme di legge.
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