Sentenza del 20/03/2018 n. 2611 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 10/2018 IMPOSTE SUL REDDITO - IRPEF - Ritenuta d'acconto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso di euro 323.045,74, trattenuti come ritenuta d'acconto IRPEF sulle somme ricevute dal Comune in esecuzione di sentenze relative all'acquisizione sanante di un terreno e al risarcimento conseguente a un'occupazione usurpativa. Sosteneva che l'art. 35 del Testo unico sulle espropriazioni non fosse applicabile alle occupazioni usurpative e che, pertanto, la ritenuta fosse illegittima.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la ritenuta IRPEF del 20 per cento. Ha applicato il principio secondo cui anche le somme corrisposte a titolo di risarcimento per occupazioni prive di titolo o successivamente dichiarate illegittime possono rientrare nella disciplina fiscale delle plusvalenze prevista dall'art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge n. 413 del 1991. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite.
Norme richiamate
Art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991
"Sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carenti ab origine o dichiarate illegittime successivamente."
La disciplina fiscale comprende anche le somme derivanti da acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni senza titolo o successivamente dichiarate illegittime; tali somme possono quindi essere assoggettate a tassazione come plusvalenze.
Art. 35 del Testo unico sulle espropriazioni
È stato ritenuto applicabile ai pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione in relazione all'acquisizione del bene, con conseguente legittimità della ritenuta d'acconto IRPEF.
Art. 42 del Testo unico sulle espropriazioni
Richiamato in relazione all'acquisizione sanante del terreno da parte del Comune.
Cassazione civile, Sezione VI-5, ordinanza n. 13420 del 26 maggio 2017
"È legittima la ritenuta del 20 per cento, a titolo di IRPEF, effettuata dall'Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa."
Il principio affermato dalla Cassazione è stato utilizzato per confermare che la natura risarcitoria del pagamento non esclude automaticamente la tassazione, quando la somma è collegata a un'acquisizione coattiva o alla perdita del bene.
Massime di principio
- Le somme corrisposte dalla pubblica amministrazione per l'acquisizione coattiva di un immobile possono essere soggette a ritenuta IRPEF anche se formalmente qualificate come risarcimento del danno.
- La ritenuta può essere legittima anche in presenza di un'occupazione usurpativa, cioè priva di titolo originario o divenuta illegittima successivamente.
- Per valutare la tassabilità non è decisiva la sola denominazione di "risarcimento", ma la causa sostanziale del pagamento e il suo collegamento con l'acquisizione o la perdita coattiva del bene.
- La richiesta di rimborso della ritenuta ha scarse probabilità di successo quando il pagamento deriva da un'acquisizione sanante o da una fattispecie riconducibile all'art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge n. 413 del 1991.
- In casi analoghi occorre verificare la natura concreta delle somme, il titolo giudiziale o amministrativo del pagamento, la data e modalità dell'acquisizione e l'eventuale realizzazione di una plusvalenza imponibile.
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