Ordinanza n. 3137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso di primo grado contro l’intervento prefettizio di commissariamento della fondazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. La controversia riguarda una fondazione costituita per promuovere e valorizzare l’opera e la figura di un autore e la cultura letteraria meridionale contemporanea, cui lo statuto attribuisce attività di raccolta e pubblicazione delle opere, conservazione di documenti e autografi, istituzione di un centro studi, promozione di iniziative culturali e di ricerca, diffusione della lettura, organizzazione di corsi, convegni e rassegne e istituzione annuale di un premio letterario-giornalistico. Dall’esame degli atti il Consiglio di Stato ha rilevato dubbi sull’effettivo perseguimento delle finalità statutarie da parte degli amministratori prima dell’intervento prefettizio, anche a prescindere dai profili relativi alla solidità economica dell’ente e all’influenza di soggetti intranei o contigui ad ambienti della criminalità organizzata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata. La misura è stata giustificata dalla necessità, nelle more della decisione di merito, di evitare che fossero travolti gli effetti della gestione commissariale e dell’attività svolta dai nuovi organi insediati dopo il commissariamento. Il giudice ha quindi ritenuto prevalente l’esigenza di conservare gli effetti dell’intervento commissariale, in presenza di un quadro quanto meno dubbio circa l’effettiva gestione dell’ente secondo le finalità statutarie. È stata fissata l’udienza di merito al 18 marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello può essere sospesa l’efficacia esecutiva di una sentenza favorevole al ricorrente di primo grado quando, alla luce degli atti, sussistano dubbi rilevanti sulla correttezza della gestione dell’ente e occorra preservare gli effetti dell’attività amministrativa medio tempore svolta.
- Nelle controversie relative al commissariamento di un ente, l’esigenza cautelare di evitare il travolgimento degli effetti della gestione commissariale e dell’attività dei nuovi organi insediati può giustificare la sospensione della sentenza di primo grado nelle more della decisione di merito.
Come è indicizzato
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