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Sentenza

Sentenza n. 431/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4243/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 4243/2024, relativa al pagamento delle somme spettanti per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 4243/2024. Tale sentenza aveva accertato il loro diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato, e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti, oltre interessi. Le somme richieste erano pari a 2.500 euro per il primo ricorrente, 1.000 euro per il secondo, 500 euro per il terzo e 1.500 euro per ciascuno degli altri due ricorrenti. Il ricorso si fondava sul passaggio in giudicato della sentenza e sull'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti, oltre agli interessi dovuti. L'amministrazione deve adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, chiamato a provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'amministrazione, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il ritardo nell'esecuzione del titolo può inoltre comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.430 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso inutile del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, integra nel caso concreto il presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario, quando l'incarico è affidato a un dirigente dell'amministrazione resistente e rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento, unitamente all'art. 91 c.p.c., della regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente per liquidare le spese secondo i minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari, considerando le fasi di studio e istruttoria/trattazione e il valore della controversia.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha condannato una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro e il termine legale per l'adempimento, decorrente dalla notificazione del titolo, è inutilmente decorso, il creditore può agire in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale munus di ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La regola secondo cui il dirigente dell'amministrazione resistente nominato commissario ad acta non ha diritto a un compenso ulteriore, perché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
  • Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi attraverso il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura prevista per gli ausiliari del giudice; il ritardo nell'esecuzione del giudicato può inoltre esporre a responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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