Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 650/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del PEI approvato in data 17.11.2025 rilasciato in copia unitamente al verbale GLO in data 19.01.2026 nonchè di tutti gli atti conseguenti e/o connessi; - nonché per il riconoscimento del diritto della minore indicata in epigrafe ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno, per tutta la durata dell’orario scolastico;

Giustizia amministrativa202600775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI approvato il 17 novembre 2025 e verbale GLO del 19 gennaio 2026, nella parte relativa all'assegnazione delle ore di sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il genitore ha impugnato il PEI e gli atti connessi, chiedendo cautelarmente la sospensione e il riconoscimento del diritto della minore a essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l'intero orario scolastico. L'istituzione scolastica aveva assegnato 9 ore di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza. La contestazione riguardava, in sostanza, l'insufficienza delle ore assegnate rispetto ai bisogni della minore e la necessità di un sostegno integrale. Dagli atti risultava tuttavia che la minore, con diagnosi di disgrafia e discalculia e qualificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, seguiva la programmazione della classe, opportunamente adattata, partecipava alle attività proposte ed era generalmente collaborativa; erano inoltre rappresentate difficoltà emotivo-relazionali da affrontare mediante un intervento mirato e coordinato tra ambito scolastico e familiare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto, allo stato degli atti, del fumus boni iuris, riservando eventuali approfondimenti istruttori alla fase di cognizione piena. Ha ritenuto che l'assegnazione di 9 ore di sostegno fosse sorretta da adeguata motivazione, fondata sulle caratteristiche della disabilità, sulla partecipazione della minore alle attività didattiche e sulla necessità di interventi educativi finalizzati anche all'acquisizione di maggiore autonomia personale. In assenza di una manifesta irragionevolezza o di altri vizi prima facie evidenti, il giudice ha escluso i presupposti per sindacare in sede cautelare la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione scolastica. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla verifica del fumus boni iuris.

  • art. 3, comma 1, legge n. 104/1992

    La qualificazione della disabilità ai sensi della disposizione è stata considerata nel valutare, in rapporto alle difficoltà accertate, la congruità dell'assegnazione del sostegno e i limiti del sindacato sulla valutazione tecnico-discrezionale scolastica.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore, del genitore e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'assegnazione delle ore di sostegno può essere mantenuta quando risulti sorretta da una motivazione concreta riferita alle caratteristiche della disabilità, alla partecipazione dell'alunno alle attività didattiche e alle finalità educative perseguite, senza che emerga prima facie una manifesta irragionevolezza.
  • La qualificazione dell'alunno come persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 non determina automaticamente il diritto al sostegno secondo il rapporto uno a uno per l'intero orario scolastico; la misura dell'intervento resta correlata ai bisogni accertati e alla valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione scolastica.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla quantificazione delle ore di sostegno richiede, almeno prima facie, l'emersione di vizi della valutazione tecnico-discrezionale amministrativa; in mancanza, non ricorrono i presupposti per la sospensione cautelare dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.