Cassazione Civile, Sentenza n. 17027/2020 del 13/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso relativo all'applicazione dell'imposta di registro; impugnazione della sentenza n. 995/2014 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli (depositata il 03/02/2014). La controversia verteva sul trattamento fiscale (imposta di registro) e l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale.
La decisione
La Corte, dopo la relazione e le conclusioni del P.M., ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 36 del d.l. n. 119/2018, circostanza che determina l'estinzione del processo ex lege. In via preliminare la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 110/2018. Ha disposto la compensazione delle spese tra le parti. Decisione resa nella pubblica udienza del 3 marzo 2020, presidente e relatore Dott.ssa Camilla Di Iasi.
Norme richiamate
art. 36 d.l. n. 119/2018
La dichiarazione di definizione della lite da parte dell'Agenzia delle Entrate è stata considerata causa di estinzione del processo ex lege; la Corte ha ritenuto tale intervento idoneo a far cessare la materia del contendere.
art. 6 d.l. n. 110/2018
La norma è stata richiamata come base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; la Corte ha pronunciato l'estinzione sulla scorta di questa disposizione.
Massime di principio
- Se una parte comunica formalmente la definizione della lite alla luce di disposizioni legislative (es. art. 36 d.l. n. 119/2018), ciò può determinare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza decisione sul merito.
- L'estinzione per cessata materia del contendere è una causa di estinzione 'ex lege' che impedisce alla Corte di decidere sul merito della controversia; la pronuncia riguarda solo la chiusura del processo.
- In caso di estinzione per definizione della lite, il giudice può compensare le spese tra le parti; la compensazione è pratica comune quando non c'è una decisione sul merito.
- Le parti interessate che ritengono conclusa la controversia dovrebbero assicurarsi che la definizione sia formalmente documentata e comunicata al giudice per ottenere la declaratoria di estinzione.
- La dichiarazione di estinzione non costituisce un riconoscimento di ragione da parte dell'altra parte sul merito: per effetti sostanziali (ad es. esecuzione, risarcimenti) va verificato se la definizione ha comportato atti o accordi separati che incidono sui diritti delle parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16975/2020 del 13/08/2020
- Sentenza civile · 13 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16976/2020 del 13/08/2020
- Sentenza civile · 13 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16977/2020 del 13/08/2020
- Sentenza civile · 13 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16978/2020 del 13/08/2020
- Sentenza civile · 13 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17003/2020 del 13/08/2020
- Sentenza civile · 13 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17011/2020 del 13/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →