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Sentenza

Sentenza n. 14589/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202506066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti, verbali e graduatorie del concorso interno per titoli per 959 posti di viceispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui non hanno valutato alcuni incarichi di servizio e non hanno collocato il candidato tra i vincitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha partecipato al concorso interno per titoli per viceispettore della Polizia di Stato, indicando tre incarichi annotati nello stato matricolare: responsabile dei posti di polizia di frontiera, responsabile della squadra volanti e responsabile della squadra di polizia giudiziaria. Tali incarichi erano stati ricondotti alla categoria degli incarichi e servizi di particolare rilevanza prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a), numero 6), del bando, relativa agli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra. La commissione li ha tuttavia qualificati come non valutabili, attribuendo al candidato 17,768 punti e collocandolo in posizione non utile. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, violazione e falsa applicazione del bando e dei criteri di valutazione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e illogicità, sostenendo che gli incarichi rientrassero letteralmente nelle categorie valutabili. Ha inoltre contestato la mancata attribuzione di 0,3 punti per l’incarico di responsabile della squadra di polizia giudiziaria, svolto per meno di sei mesi, in applicazione della regola del dimezzamento del punteggio. In secondo luogo, ha dedotto violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, in relazione al mancato riscontro dell’istanza di riesame. Con i motivi aggiunti ha impugnato i successivi verbali di riesame e le graduatorie rideterminate, denunciando l’elusione dell’ordinanza cautelare, l’introduzione postuma di criteri non previsti dal bando, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione del legittimo affidamento e l’illegittimità della graduatoria. L’amministrazione ha sostenuto che gli incarichi non fossero servizi di particolare rilevanza, ma normali mansioni d’ufficio svolte sotto la responsabilità dei funzionari preposti, richiamando una circolare interna e l’art. 67 del d.P.R. 686/1957.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che, nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione debbano essere predeterminati prima dell’esame delle candidature, quale garanzia di imparzialità, trasparenza e buon andamento e quale autolimitazione della discrezionalità tecnica della commissione. Nel caso concreto, il bando e il verbale preliminare della commissione avevano individuato, tra gli incarichi valutabili, quelli di responsabile di posto e di squadra, senza distinguere tra incarichi ordinari e incarichi eccedenti le normali mansioni d’ufficio. L’amministrazione, in sede applicativa, non poteva quindi introdurre condizioni più restrittive, desunte da circolari o da fonti non richiamate nella lex specialis, né modificare la portata delle categorie già individuate. Il bando, quale lex specialis, vincolava rigidamente l’amministrazione e poteva essere modificato o integrato soltanto mediante un atto di autotutela adottato nelle forme del contrarius actus e adeguatamente pubblicizzato. L’annotazione nello stato matricolare costituiva un requisito minimo comune agli incarichi e non consentiva di escludere quelli svolti nell’ambito delle normali mansioni d’ufficio. Il TAR ha accertato che l’incarico di responsabile dei posti di polizia di frontiera rientrava espressamente nella categoria di responsabile di posto e doveva essere valutato con 1,2 punti. Anche l’incarico di responsabile della squadra di polizia giudiziaria rientrava nella categoria di responsabile di squadra e, poiché svolto per meno di sei mesi, doveva essere valutato con il punteggio dimezzato di 0,3 punti. La commissione non aveva adeguatamente motivato l’eventuale asserita difformità sostanziale tra gli incarichi concretamente svolti e quelli descritti dal bando. Poiché non residuava ulteriore discrezionalità legittimamente esercitabile, il giudice ha disposto direttamente l’attribuzione dei punteggi ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c), ultimo periodo, c.p.a., annullando gli atti impugnati nella parte lesiva e ordinando all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente mediante l’attribuzione di 1,2 più 0,3 punti e l’adozione delle conseguenti determinazioni. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lettera a), numero 6), del bando di concorso

    responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra

    La clausola comprende gli incarichi concretamente riconducibili alle denominazioni indicate e vincola la commissione, che non può introdurre in sede applicativa ulteriori condizioni restrittive non previste.

  • art. 5, comma 8, del bando di concorso

    facoltà di sollecitare la correzione in autotutela di eventuali errori

    Prevede la possibilità per il candidato di chiedere il riesame di errori nella valutazione dei titoli.

  • artt. 3, comma 2, lettera c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 487/1994

    Fondano l’obbligo di predeterminazione rigorosa dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli nei concorsi pubblici.

  • art. 97 Costituzione

    La predeterminazione dei criteri di valutazione è considerata corollario dei principi di imparzialità e buon andamento.

  • art. 67 d.P.R. 686/1957

    Il richiamo dell’amministrazione alla distinzione tra incarichi di particolare rilevanza e normali mansioni d’ufficio non può essere utilizzato per restringere postumamente l’ambito di una clausola del bando formulata diversamente.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 335/1982

    È richiamato quale elemento coerente con la rilevanza delle funzioni di direzione di distaccamenti, uffici o unità operative e delle connesse responsabilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone un’adeguata motivazione dell’eventuale mancata corrispondenza tra l’incarico concretamente svolto e la categoria prevista dal bando.

  • art. 34, comma 1, lettera c), ultimo periodo, c.p.a.

    Consente al giudice di attribuire direttamente il punteggio quando, esaurita la discrezionalità amministrativa, non residuino margini di legittimo esercizio del potere.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per la domanda subordinata di reintegrazione in forma specifica, non costituisce il fondamento principale della decisione di accoglimento.

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla dedotta elusione dell’ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati prima dell’esame delle candidature; la predeterminazione costituisce autolimitazione della discrezionalità tecnica della commissione e garantisce imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento.
  • Quando il bando individua determinate categorie di titoli mediante denominazioni specifiche, la commissione deve applicare la lex specialis secondo il suo significato letterale e non può introdurre, in sede di valutazione, condizioni, distinzioni o requisiti più restrittivi non previamente stabiliti.
  • L’amministrazione che abbia individuato nel bando e nei criteri preliminari gli incarichi valutabili esaurisce il proprio potere normativo nell’ambito della procedura selettiva; eventuali modifiche o integrazioni richiedono un atto di autotutela adottato nelle forme del contrarius actus e soggetto agli obblighi di pubblicità, non potendo essere introdotte attraverso interpretazioni applicative postume.
  • L’annotazione di un incarico nello stato matricolare può costituire requisito minimo per la sua valutazione, ma non consente, da sola, di escluderlo quando il bando ricomprenda la relativa posizione organizzativa senza distinguere tra incarichi ordinari e incarichi eccedenti le normali mansioni d’ufficio.
  • Se l’amministrazione ritiene che un incarico formalmente riconducibile alla categoria prevista dal bando presenti caratteristiche sostanziali incompatibili con essa, deve esplicitare con adeguata motivazione le differenze concrete che giustificano l’esclusione; non è sufficiente un generico richiamo a normali mansioni d’ufficio o a fonti non recepite nella lex specialis.
  • Quando l’attività amministrativa ha ormai consumato ogni discrezionalità legittima sull’attribuzione di un punteggio concorsuale, il giudice può disporne direttamente l’attribuzione ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c), ultimo periodo, c.p.a., ordinando all’amministrazione le conseguenti determinazioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

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