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Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del decreto del -OMISSIS-/I^ bis adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria e notificato al ricorrente in data 29 aprile 2025; - di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto, precedente, collegato e consequenziale in quanto lesivo della posizione del ricorrente;

Giustizia amministrativa202500350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con contestuale ritiro della licenza di porto di fucile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In particolare, ha contestato l'omissione delle garanzie partecipative, in assenza di esigenze urgenti, e l'inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione. Il provvedimento si fondava sull'unica circostanza della denuncia-querela presentata dal ricorrente contro un soggetto ritenuto responsabile di minacce, nell'ambito di una controversia relativa all'invasione di un terreno agricolo; il procedimento penale era stato successivamente rimesso al G.I.P. con richiesta di archiviazione. Secondo il ricorrente, tale iniziativa non era indice di inaffidabilità nell'uso delle armi, ma dell'esercizio del dovere di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Ha inoltre dedotto la mancata considerazione della propria incensuratezza, storia personale e professionale e dell'assenza di frequentazioni o contatti con soggetti controindicati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento prefettizio. Il giudice ha riconosciuto che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità del titolare o richiedente della licenza d'armi e può valorizzare anche fatti non penalmente rilevanti, purché idonei a far desumere ragionevolmente il rischio di abuso delle armi. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo per manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o carenza dei presupposti. Nel caso concreto, tuttavia, la Prefettura aveva fondato il divieto sulla sola e isolata denuncia-querela, omettendo di considerare la storia personale e professionale del ricorrente, la sua incensuratezza, l'assenza di frequentazioni o cointeressenze con soggetti controindicati e il fatto che egli fosse abilitato all'uso delle armi dal 2012 senza precedenti addebiti significativi. Il quadro indiziario è stato ritenuto parziale e inidoneo a sostenere il giudizio prognostico di inaffidabilità; ne è derivata l'illegittimità per deficit istruttorio e motivazionale, nonché per illogicità e irragionevolezza delle valutazioni. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Consente all'autorità prefettizia di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando sussistano ragioni di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza; il relativo esercizio deve poggiare su un quadro istruttorio e motivazionale adeguato.

  • art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    È richiamato nel quadro normativo relativo alla valutazione dell'affidabilità del soggetto al quale sia rilasciata o mantenuta una licenza di polizia.

  • art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    È richiamato tra le disposizioni applicabili al diniego o alla revoca della licenza di porto d'armi e alla valutazione dei requisiti di affidabilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni del provvedimento; nel caso concreto il supporto motivazionale è stato ritenuto insufficiente.

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative procedimentali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione dei motivi ostativi; la sentenza decide il ricorso sulla base assorbente del deficit istruttorio e motivazionale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito al Tribunale di fissare l'udienza di discussione della causa nel contesto della trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e il diniego o la revoca della licenza possono essere fondati anche su fatti non penalmente rilevanti, purché tali fatti consentano, in modo ragionevole e sulla base di un'istruttoria completa, di desumere la non piena affidabilità del soggetto nell'uso delle armi.
  • Il giudizio prognostico sull'affidabilità nell'uso delle armi è ampiamente discrezionale, ma deve essere sorretto da un quadro concreto, attuale e non parziale; il giudice amministrativo può sindacarlo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o carenza dei presupposti.
  • La sola presentazione di una denuncia-querela da parte del titolare di una licenza d'armi, in assenza di ulteriori elementi negativi e considerata unitamente a una storia personale e professionale irreprensibile, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inaffidabilità nell'uso delle armi.
  • Nel valutare l'affidabilità del titolare di una licenza d'armi, l'amministrazione deve esaminare complessivamente la vicenda e considerare anche gli elementi favorevoli, quali l'incensuratezza, l'assenza di frequentazioni con soggetti controindicati e il precedente regolare esercizio della licenza; l'omessa ponderazione di tali elementi determina un deficit istruttorio e motivazionale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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