Cassazione Civile, Ordinanza n. 20591/2021 del 19/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Le contribuenti avevano impugnato davanti alla CTP di Roma un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva richiesto una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni, in relazione alla valorizzazione di un terreno ritenuto edificabile per effetto di una variante di piano regolatore generale. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 36 d.l. n. 223 del 2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito rilievo alla mancata approvazione regionale della variante urbanistica, mentre ai fini della determinazione del valore venale del terreno era sufficiente la qualificazione edificatoria risultante dal PRG adottato dal Comune.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, richiamando la sospensione semestrale dei termini prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia: ha affermato che, ai fini dell’imposta di registro, l’edificabilità del terreno va desunta dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originaria opposizione delle contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato le contribuenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 d.l. n. 50 del 2017
La domanda di definizione agevolata dipende da scelta insindacabile del contribuente; la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente se la lite è definibile e il termine ricade nel periodo previsto.
art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato come norma sulla determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro sul valore venale del bene.
art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato insieme all’art. 51 in relazione al potere di liquidazione dell’Ufficio in base al valore dell’immobile.
art. 36 d.l. n. 223 del 2006
Richiamato quale norma che incide sulla valutazione fiscale dell’area edificabile.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione fiscale del valore di un’area, la potenzialità edificatoria va apprezzata in base alla classificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che sia necessario attendere l’approvazione regionale o l’adozione di strumenti attuativi.
- L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a incidere sul valore venale del bene e può giustificare la tassazione coerente con tale valore, ferma la possibilità di variazioni solo per i periodi d’imposta successivi in caso di mutamenti urbanistici o di mercato.
- Nei casi in cui la questione sia esclusivamente di diritto e non richieda nuovi accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- La sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie opera automaticamente per le liti definibili, indipendentemente dalla presentazione della domanda di definizione, ai fini della tempestività del ricorso.
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