Sentenza n. 2234/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e conseguente chiusura provvisoria dell’attività d’impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Palermo e il conseguente provvedimento dell’Ufficio dei Monopoli, deducendo violazione degli artt. 3, 27, 41 e 97 Cost., degli artt. 83 e seguenti del d.lgs. 159/2011, dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità, violazione della proporzionalità e ingiustizia manifesta. Secondo la ricorrente, l’interdittiva si fondava essenzialmente sulla posizione dell’ex coniuge, soggetto condannato in via non definitiva per reati di natura mafiosa, senza indicare elementi di compartecipazione del medesimo nella gestione dell’impresa o concreti indici di condizionamento mafioso dell’attività. È stata inoltre dedotta la non attualità del rischio, in ragione dell’interruzione del rapporto coniugale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo legittima l’informazione antimafia e il conseguente provvedimento di chiusura. Ha affermato che i legami familiari possono rilevare ai fini del giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa non per il loro mero dato formale, ma quando siano accompagnati da cointeressenze economiche, da una conduzione dell’impresa caratterizzata da una regia familiare anche di fatto o dalla possibilità di influenza mafiosa derivante dal contatto con il congiunto. Nel caso concreto, la valutazione prefettizia non era basata soltanto sul rapporto di coniugio, ma su una pluralità convergente di elementi: le anomalie nella costituzione dell’impresa, la ripetuta presenza dell’ex coniuge in azienda, il suo pregresso impegno nel medesimo settore, la condanna della ricorrente per intestazione fittizia di un immobile confiscato e i rapporti dell’ex coniuge con esponenti mafiosi emersi nell’operazione richiamata nel provvedimento. Tali circostanze sono state ritenute idonee a fondare, anche indipendentemente dagli esiti definitivi dei procedimenti penali, una prognosi qualificata di rischio nell’ambito della funzione preventiva dell’interdittiva antimafia. Il Collegio ha inoltre escluso che l’interruzione del legame familiare rendesse inattuale il pericolo, poiché essa era conseguente all’applicazione di misure cautelari e la ricorrente non aveva dimostrato né l’effettivo scioglimento del vincolo né il venir meno delle cointeressenze economiche. Le spese sono state compensate in ragione dell’ampia discrezionalità prefettizia.
Norme richiamate
artt. 83 e ss. d.lgs. 159/2011
La disciplina dell’informazione antimafia consente una valutazione preventiva e prognostica del pericolo di infiltrazione mafiosa, fondata su una pluralità di elementi anche non coincidenti con una responsabilità penale definitiva.
art. 92 d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione alla richiesta di controllo giudiziario volontario, rigettata dal Tribunale di Palermo; tale elemento è stato considerato nel quadro della valutazione sull’attualità del rischio.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivata l’interdittiva, reputando sufficiente la valutazione complessiva e convergente degli elementi indicati dalla Prefettura.
art. 3 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente, senza autonoma ulteriore applicazione nella motivazione.
art. 27 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente, senza autonoma ulteriore applicazione nella motivazione.
art. 41 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente, senza autonoma ulteriore applicazione nella motivazione.
art. 97 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente, senza autonoma ulteriore applicazione nella motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’interdittiva antimafia, il rapporto di parentela o coniugio con un soggetto controindicato non è, da solo, sufficiente; può tuttavia assumere rilievo quando si accompagni a cointeressenze economiche, a una conduzione familiare anche di fatto dell’impresa o a concreti elementi dai quali emerga la possibilità di influenza mafiosa attraverso il congiunto.
- L’interdittiva antimafia ha natura preventiva e può essere legittimamente fondata su una valutazione prognostica di pericolo, desunta dalla convergenza di elementi indiziari, anche a prescindere dall’esito definitivo dei procedimenti penali relativi ai soggetti coinvolti.
- La valutazione prefettizia è legittima quando non si arresta al mero legame familiare, ma considera complessivamente le modalità anomale di costituzione dell’impresa, la presenza del soggetto controindicato nell’attività, i suoi rapporti con ambienti mafiosi e le eventuali vicende giudiziarie dell’imprenditore.
- La mera allegazione dell’interruzione del rapporto coniugale non esclude l’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa: grava sull’interessato l’onere di indicare concreti elementi dimostrativi dell’effettivo scioglimento del vincolo e del venir meno delle cointeressenze economiche rilevanti.
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