Sentenza n. 4137/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.4762 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 4.882,62 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 novembre 2025, notificata il 7 novembre 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato la parte resistente al pagamento di euro 4.882,62 oltre interessi legali. Nonostante il giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'obbligazione pecuniaria è rimasta inadempiuta. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. L'amministrazione si è costituita, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato all'amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza, corrispondendo capitale e interessi, entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in ragione della sua qualifica di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, poiché il Collegio ha ritenuto non sussistenti, in considerazione dell'esiguità dell'importo, i relativi presupposti, salva la possibilità di una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e, se ne ricorrono i presupposti, di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata allo stato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine entro il quale completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme; il suo decorso infruttuoso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio di soccombenza.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle sulla distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, avente efficacia esecutiva e contenente una condanna pecuniaria a carico di un'amministrazione, rimane ineseguita dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il creditore può ottenere dal giudice dell'ottemperanza la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di pagamento di capitale e interessi.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del titolo e del suo mancato adempimento, consente di ritenere comprovata l'inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, senza necessità di una nuova pronuncia, qualora l'amministrazione resti ulteriormente inerte.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato quando, in relazione alle circostanze concrete e all'esiguità dell'importo dovuto, non ravvisi i relativi presupposti, lasciando salva una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 1712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 1713/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14327/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14328/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14329/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14330/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →