Sentenza n. 1872/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: - interdittiva antimafia Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 25.06.2021 della Prefettura di Catanzaro; - ordinanza n. -OMISSIS- del 28.06.2021 del Servizio SUAP e attività economico produttive del Comune di Lamezia Terme avente ad oggetto la “perdita di efficacia delle SCIA presentate dalla società -OMISSIS--OMISSIS-” e con la quale è stata vietata la prosecuzione dell'attività di commercio esercitata nei locali ubicati nel comune di -OMISSIS- in -OMISSIS-; - determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 29.06.2021 con cui l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – settore Viabilità e Trasporti ha determinato “di revocare le licenze di trasporto conto proprio alla -OMISSIS-per la conseguenza di cancellare presso il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la posizione n -OMISSIS-, assegnata alla Società in argomento all'atto della stampa della licenza”; - comunicazione della -OMISSIS- avente ad oggetto l'“invito alla cessazione attività – chiusura unità locale”; - tutti gli altri atti presupposti, contestuali, concomitanti, successivi o comunque connessi, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio e per quanto occorrer possa anche degli atti richiesti alla Prefettura di Catanzaro con istanza di accesso agli atti del 30.06.2021 e trasmessi alla ricorrente in data 02.07.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Interdittiva antimafia della Prefettura di Catanzaro del 25 giugno 2021; ordinanza comunale del 28 giugno 2021 di perdita di efficacia delle SCIA e divieto di prosecuzione dell'attività commerciale; determina provinciale del 29 giugno 2021 di revoca delle licenze di trasporto in conto proprio e cancellazione della relativa posizione; invito alla cessazione dell'attività e chiusura dell'unità locale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'annullamento dell'interdittiva e degli atti consequenziali. Con i motivi I e II ha contestato l'insufficienza e l'inattualità degli indizi di infiltrazione mafiosa: ha dedotto l'assenza di pregiudizi penali rilevanti a carico dei soci e amministratori, di anomalie patrimoniali o finanziarie, di rapporti economici con ambienti criminali, di incontri dell'amministratore con soggetti mafiosi e di dipendenti controindicati; ha denunciato un'interdittiva «a cascata» fondata sul mero rapporto parentale e sul contagio da società già interdette, negando che familiari esterni alla compagine interferissero nella gestione. Ha inoltre richiamato la risalenza dei precedenti e la revoca della misura di prevenzione personale, la revoca della confisca patrimoniale e l'ammissione della società al controllo giudiziario. Con il motivo III ha impugnato gli atti comunali e provinciali conseguenti, deducendo l'illegittimità derivata e vizi procedimentali, tra cui l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. I motivi I e II sono infondati: il TAR ha ritenuto che l'interdittiva si fondasse non sul solo vincolo parentale, ma su un quadro complessivo di indizi gravi e concordanti, comprendente numerosi precedenti penali e di polizia di stretti congiunti, rapporti e cointeressenze economico-societarie con imprese interdette o confiscate, elementi investigativi relativi ai collegamenti con consorterie mafiose e indici di una regia familiare unitaria capace di influenzare l'impresa. La risalenza di alcuni fatti non ne esclude l'attualità quando essi, considerati insieme, rivelino legami stabili e duraturi; né la revoca della confisca o l'ammissione al controllo giudiziario sono risultate idonee a smentire la prognosi prefettizia. Il controllo giudiziario non sospende il giudizio sull'interdittiva e la valutazione preventiva del Prefetto, fondata sul criterio del «più probabile che non», è distinta da quella del giudice penale. Il motivo III è infondato: gli atti consequenziali costituiscono decadenze vincolate agli effetti dell'interdittiva; l'omessa comunicazione di avvio non è vizio invalidante ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, poiché non risulta che il contenuto dispositivo avrebbe potuto essere diverso, e non sussiste illegittimità derivata. Spese compensate per la complessità e particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Peraltro l’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 statuisce che il Prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, ivi compresi i componenti familiari.
Gli accertamenti prefettizi possono estendersi ai familiari e agli altri soggetti che, anche indirettamente, siano in grado di determinare le scelte o gli indirizzi dell'impresa.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
La pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria un’informazione antimafia interdittiva
La pendenza del controllo giudiziario a domanda non sospende il giudizio di impugnazione dell'interdittiva antimafia; l'ammissione al controllo non è quindi, di per sé, dirimente nel giudizio sull'interdittiva.
art. 21-octies l. 241/1990
In ragione del carattere vincolato, va esclusa la rilevanza di vizi strettamente procedurali quali l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in applicazione dell’art. 21 octies l. 241/90, non emergendo che il contenuto dispositivo del provvedimento avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Per gli atti vincolati consequenziali all'interdittiva, l'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità se non emerge la possibilità che il contenuto dispositivo fosse diverso.
art. 32, comma 10, d.l. 90/2014
La pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria un’informazione antimafia interdittiva
La pendenza del controllo giudiziario non sospende neppure le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dalla norma per il completamento dell'esecuzione dei contratti pubblici.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia può fondarsi su una prognosi probabilistica del rischio di infiltrazione secondo il criterio del «più probabile che non», senza richiedere la prova penale oltre ogni ragionevole dubbio; il sindacato giurisdizionale riguarda la manifesta illogicità, irragionevolezza o il travisamento dei fatti.
- Il rischio infiltrativo va valutato considerando globalmente e in modo sistematico gli elementi concreti raccolti: la lettura isolata o parcellizzata dei singoli indizi può privarli della loro rilevanza nel collegamento reciproco.
- I rapporti di parentela con soggetti contigui alla criminalità organizzata possono rilevare quando, per intensità e caratteristiche concrete, rendano plausibile un'influenza, anche indiretta, sulle decisioni dell'impresa; il vincolo familiare non è però una presunzione automatica di infiltrazione e può assumere particolare valore se accompagnato da cointeressenze economiche e societarie.
- La risalenza temporale degli indizi non esclude da sola l'attualità del pericolo quando i fatti compongano un quadro di legami stabili e duraturi; per superare una situazione di criticità occorrono fatti nuovi positivi e il loro consolidamento, idonei a dimostrare la definitiva fuoriuscita dell'impresa dal rischio.
- La pendenza del controllo giudiziario a domanda e la relativa ammissione non sospendono il giudizio di impugnazione dell'interdittiva e non ne eliminano automaticamente il fondamento, poiché la valutazione preventiva prefettizia del rischio è autonoma e distinta da quella del giudice penale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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