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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10055/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per un'annualità d'imposta nei confronti di un soggetto indicato dall'Ufficio come legale rappresentante pro tempore di un'associazione sportiva dilettantistica. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione reddito d'impresa non dichiarato e IVA non versata, ritenendo il contribuente responsabile in via personale e solidale per i debiti tributari dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, valorizzando la mancanza di prova specifica sull'attività negoziale svolta in concreto per conto dell'associazione e ritenendo insufficiente la sola carica rivestita e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. Sostiene che, per i debiti tributari sorti ex lege, la responsabilità del rappresentante non richiede la prova di una specifica attività negoziale, essendo sufficiente accertare la veste di legale rappresentante nel periodo d'imposta e l'effettiva ingerenza/gestione dell'ente; inoltre deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare gli elementi documentali prodotti, tra cui contratti di sponsorizzazione, verbale assembleare, attestato di affiliazione e istanza di accertamento con adesione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità ex art. 38 c.c. va distinta a seconda della natura del debito: per i debiti negoziali conta l'attività concretamente svolta in nome e per conto dell'ente; per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente il soggetto che, nel periodo di relativa investitura, abbia effettivamente gestito l'ente e sia tenuto all'adempimento degli obblighi tributari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Per le associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale si ricollega, per i debiti negoziali, all'agire in nome e per conto dell'ente; per i debiti tributari occorre invece accertare l'effettiva gestione dell'ente nel periodo di investitura e il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. va modulata in base alla natura dell'obbligazione: per i debiti negoziali rileva l'attività di chi ha agito in nome e per conto dell'ente, mentre per i debiti d'imposta rileva la posizione di effettiva gestione del soggetto nel periodo di riferimento.
  • Per i debiti tributari dell'ente non è necessario dimostrare una specifica attività negoziale del legale rappresentante; è sufficiente accertare che, in forza del ruolo rivestito, egli abbia gestito concretamente l'associazione e fosse tenuto agli adempimenti fiscali.
  • Il giudice di merito, nell'escludere la corresponsabilità del rappresentante, deve confrontarsi con tutti gli elementi indiziari e documentali offerti dall'Ufficio idonei a dimostrare la concreta ingerenza gestionale e l'adempimento o meno degli obblighi tributari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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