Cassazione Civile, Ordinanza n. 34470/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di fallimento proposta da due creditori nei confronti di una società a responsabilità limitata. Il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento all'esito di un'udienza alla quale la società non partecipava, dopo che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, inizialmente tentata dalla cancelleria via PEC, non era andata a buon fine e i creditori avevano poi richiesto una rinnovazione della notificazione. La Corte d'appello rigettava il reclamo della società, ritenendo provata una situazione debitoria ingovernabile e non essendo stata neppure allegata una concreta possibilità di rientro. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti per disporre la rinnovazione della notificazione; 2) violazione dell'art. 15 l.fall., lamentando l'inosservanza della sequenza notificatoria prevista dalla norma nel procedimento per la dichiarazione di fallimento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella nullità o omissione della notificazione del ricorso. La ricorrente contestava inoltre il mancato rispetto del termine di quindici giorni tra notificazione e udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla rinnovazione della notificazione e sulla sequenza ex art. 15 l.fall., osservando che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per notificare ricorso e decreto non è perentorio e che, in caso di notificazione omessa o inesistente, il tribunale può assegnare un nuovo termine per la rinnovazione. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la ricostruzione dei tentativi notificatori dimostrava il rispetto della sequenza prevista dall'art. 15 l.fall. e che eventuali profili di nullità risultavano comunque assorbiti dall'inesistenza per mancato perfezionamento del segmento notificatorio contestato. Quanto all'asserita violazione del termine di quindici giorni, la censura è stata ritenuta generica e in parte astratta, anche perché la sentenza impugnata dava conto dell'abbreviazione dei termini. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva degli intimati; disposta la verifica dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
La rinnovazione della notificazione è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il tribunale può assegnare un nuovo termine per rinnovare la notificazione omessa o inesistente, in difetto di spontanea costituzione del debitore.
art. 15 l.fall.
La Corte interpreta la norma nel senso che prevede una sequenza semplificata di notificazione: prima a cura della cancelleria via PEC, poi a cura del ricorrente presso la sede e, se ciò non è possibile o non ha esito positivo, mediante deposito nella casa comunale. In caso di rinnovazione non occorre replicare integralmente l'intera sequenza, ma soltanto gli adempimenti mancanti.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio non partecipata con proposta ai sensi della norma.
art. 16 del d.l. n. 185 del 2008
È richiamato per affermare l'obbligo dell'imprenditore iscritto al registro delle imprese di dotarsi di un indirizzo PEC attivo, operativo e rinnovato nel tempo.
d.l. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a)
È menzionato quale novella dell'art. 15 l.fall. che ha introdotto la disciplina semplificata delle notificazioni nel procedimento per dichiarazione di fallimento.
L. n. 221 del 2012
È citata in relazione alla conversione del d.l. n. 179 del 2012 che ha modificato l'art. 15 l.fall.
d.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, primo comma
È richiamato come modalità di notificazione di persona presso la sede del debitore quando la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo.
art. 145 c.p.c.
La Corte osserva che la procedura dell'art. 15 l.fall. è semplificata rispetto alla notificazione alle persone giuridiche prevista da questa disposizione e non richiede le ulteriori cautele ivi contemplate.
art. 15, commi 3 e 5, l.fall.
La Corte chiarisce che il presidente del tribunale può delegare l'abbreviazione dei termini e la trattazione del procedimento, e che l'abbreviazione dei termini non è censurabile senza specifica indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 2712 c.c.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione non ha natura perentoria; se la notificazione è omessa o inesistente e il debitore non si costituisce spontaneamente, il tribunale può assegnare un nuovo termine per la rinnovazione.
- Quando la notificazione ex art. 15 l.fall. non riesce al primo tentativo, in sede di rinnovazione non è necessario ripetere integralmente tutta la sequenza notificatoria: è sufficiente porre in essere gli adempimenti che siano mancati o non si siano perfezionati.
- La disciplina della notificazione nel procedimento fallimentare è speciale e semplificata rispetto a quella ordinaria per le persone giuridiche; il deposito in casa comunale opera come rimedio finale quando non sia possibile perfezionare la notificazione con le modalità precedenti.
- Le doglianze sulla violazione del termine tra notificazione e udienza devono essere specifiche e corredate dall'allegazione del concreto pregiudizio difensivo; censure astratte o generiche sono inammissibili.
- L'imprenditore iscritto al registro delle imprese ha l'onere di dotarsi e mantenere operativo un indirizzo PEC, e la mancata attivazione o gestione di tale recapito non può essere addossata all'ufficio camerale.
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