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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34470/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di fallimento proposta da due creditori nei confronti di una società a responsabilità limitata. Il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento all'esito di un'udienza alla quale la società non partecipava, dopo che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, inizialmente tentata dalla cancelleria via PEC, non era andata a buon fine e i creditori avevano poi richiesto una rinnovazione della notificazione. La Corte d'appello rigettava il reclamo della società, ritenendo provata una situazione debitoria ingovernabile e non essendo stata neppure allegata una concreta possibilità di rientro. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti per disporre la rinnovazione della notificazione; 2) violazione dell'art. 15 l.fall., lamentando l'inosservanza della sequenza notificatoria prevista dalla norma nel procedimento per la dichiarazione di fallimento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella nullità o omissione della notificazione del ricorso. La ricorrente contestava inoltre il mancato rispetto del termine di quindici giorni tra notificazione e udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla rinnovazione della notificazione e sulla sequenza ex art. 15 l.fall., osservando che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per notificare ricorso e decreto non è perentorio e che, in caso di notificazione omessa o inesistente, il tribunale può assegnare un nuovo termine per la rinnovazione. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la ricostruzione dei tentativi notificatori dimostrava il rispetto della sequenza prevista dall'art. 15 l.fall. e che eventuali profili di nullità risultavano comunque assorbiti dall'inesistenza per mancato perfezionamento del segmento notificatorio contestato. Quanto all'asserita violazione del termine di quindici giorni, la censura è stata ritenuta generica e in parte astratta, anche perché la sentenza impugnata dava conto dell'abbreviazione dei termini. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva degli intimati; disposta la verifica dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il tribunale può assegnare un nuovo termine per rinnovare la notificazione omessa o inesistente, in difetto di spontanea costituzione del debitore.

  • art. 15 l.fall.

    La Corte interpreta la norma nel senso che prevede una sequenza semplificata di notificazione: prima a cura della cancelleria via PEC, poi a cura del ricorrente presso la sede e, se ciò non è possibile o non ha esito positivo, mediante deposito nella casa comunale. In caso di rinnovazione non occorre replicare integralmente l'intera sequenza, ma soltanto gli adempimenti mancanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio non partecipata con proposta ai sensi della norma.

  • art. 16 del d.l. n. 185 del 2008

    È richiamato per affermare l'obbligo dell'imprenditore iscritto al registro delle imprese di dotarsi di un indirizzo PEC attivo, operativo e rinnovato nel tempo.

  • d.l. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a)

    È menzionato quale novella dell'art. 15 l.fall. che ha introdotto la disciplina semplificata delle notificazioni nel procedimento per dichiarazione di fallimento.

  • L. n. 221 del 2012

    È citata in relazione alla conversione del d.l. n. 179 del 2012 che ha modificato l'art. 15 l.fall.

  • d.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, primo comma

    È richiamato come modalità di notificazione di persona presso la sede del debitore quando la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo.

  • art. 145 c.p.c.

    La Corte osserva che la procedura dell'art. 15 l.fall. è semplificata rispetto alla notificazione alle persone giuridiche prevista da questa disposizione e non richiede le ulteriori cautele ivi contemplate.

  • art. 15, commi 3 e 5, l.fall.

    La Corte chiarisce che il presidente del tribunale può delegare l'abbreviazione dei termini e la trattazione del procedimento, e che l'abbreviazione dei termini non è censurabile senza specifica indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 2712 c.c.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione non ha natura perentoria; se la notificazione è omessa o inesistente e il debitore non si costituisce spontaneamente, il tribunale può assegnare un nuovo termine per la rinnovazione.
  • Quando la notificazione ex art. 15 l.fall. non riesce al primo tentativo, in sede di rinnovazione non è necessario ripetere integralmente tutta la sequenza notificatoria: è sufficiente porre in essere gli adempimenti che siano mancati o non si siano perfezionati.
  • La disciplina della notificazione nel procedimento fallimentare è speciale e semplificata rispetto a quella ordinaria per le persone giuridiche; il deposito in casa comunale opera come rimedio finale quando non sia possibile perfezionare la notificazione con le modalità precedenti.
  • Le doglianze sulla violazione del termine tra notificazione e udienza devono essere specifiche e corredate dall'allegazione del concreto pregiudizio difensivo; censure astratte o generiche sono inammissibili.
  • L'imprenditore iscritto al registro delle imprese ha l'onere di dotarsi e mantenere operativo un indirizzo PEC, e la mancata attivazione o gestione di tale recapito non può essere addossata all'ufficio camerale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaNotificazioniImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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