Sentenza del 23/02/2018 n. 1185 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Amministrazione che sostituisce atto impugnato con altro idoneo a sanare il vizio sollevato dal contribuente - Cessazione materia del contendere - Effetto - Amministrazione soccombente - Refusione spese legali - Condanna - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità formale dell’atto impositivo. In seguito all’impugnazione, l’amministrazione aveva sostituito l’atto originario con un nuovo atto idoneo a sanare il vizio tempestivamente denunciato. La questione riguardava quindi se, nonostante la cessazione della materia del contendere, l’amministrazione potesse essere considerata soccombente ai fini della condanna alla rifusione delle spese legali.
La decisione
È stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 546/1992, poiché l’atto impugnato era stato sostituito. Tuttavia, il giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l’amministrazione avesse dato causa al giudizio mediante l’emissione dell’atto viziato. È stata quindi ritenuta legittima la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese sostenute dal contribuente. La motivazione non è stata considerata contraddittoria.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. 546/1992
Cessazione della materia del contendere
La sostituzione o ritiro dell’atto impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere, ma non impedisce al giudice di valutare quale parte abbia dato causa al processo ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione sostituisce un atto impugnato correggendo il vizio contestato, il giudizio può cessare per sopravvenuta carenza di interesse, ma ciò non comporta automaticamente l’assenza di responsabilità processuale dell’amministrazione.
- Ai fini delle spese può essere applicata la soccombenza virtuale: il giudice valuta quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base della fondatezza dell’impugnazione originaria.
- Se il contribuente ha dovuto instaurare il giudizio per ottenere la correzione o sostituzione di un atto viziato, l’amministrazione può essere condannata a rimborsare le spese anche se l’atto viene modificato prima della decisione finale.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente alla vittoria formale dell’amministrazione: la sostituzione dell’atto può costituire un riconoscimento, almeno implicito, della fondatezza del vizio denunciato.
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