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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8182/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione alla semilibertà. Sosteneva che il Tribunale di Sorveglianza aveva erroneamente interpretato l'art. 50, comma 5, dell'ordinamento penitenziario: secondo il ricorrente l'accesso alla semilibertà per i condannati all'ergastolo è subordinato esclusivamente all'espiazione di venti anni e non all'espiazione di ulteriore pena derivante da reati "ostativi"; quindi il termine di venti anni dovrebbe decorrere dalla data di inizio della carcerazione e non dalla data di espiazione del titolo ostativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'interpretazione del Tribunale di Sorveglianza secondo la quale, se nel cumulo delle pene è presente una pena relativa a reati ostativi e tale pena è stata scorporata (scioglimento del cumulo) perché già espiata, il computo del requisito minimo per l'ammissione alla semilibertà (venti anni ex art. 50, comma 5) deve decorrere dalla data di espiazione del titolo ostativo. Ne consegue che la parte di pena relativa ai reati ostativi non si ricompatta nel conteggio del limite minimo di pena espiata. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 5, Ordinamento Penitenziario

    Il requisito minimo di pena espiata (venti anni per i condannati all'ergastolo) per l'ammissione alla semilibertà va calcolato avendo riguardo alla parte di pena non ostativa; se la pena relativa al reato ostativo è stata scorporata tramite scioglimento del cumulo perché già espiata, il decorso dei venti anni deve essere calcolato dalla data di espiazione del titolo ostativo e non dal primo giorno di carcerazione.

  • art. 4‑bis, comma 1, Ordinamento Penitenziario

    Disciplina i cd. reati ostativi e limita l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per tali reati. Consente, in esecuzione, lo scioglimento del cumulo quando necessario per valutare l'ammissibilità di un beneficio qualora la pena relativa al reato ostativo sia già stata espia­ta e scorporata.

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Se nella unificazione o nel cumulo delle pene è presente una pena relativa a reati ostativi e questa pena è stata "sciolta"/scorporata perché già espiata, quella parte non va ricomposta nel calcolo del limite minimo di pena espiata richiesto per l'ammissione alla semilibertà.
  • Quando è stato operato lo scioglimento del cumulo rispetto al titolo ostativo, il dies a quo per il computo del requisito minimo previsto dall'art. 50, comma 5, decorre dalla data di espiazione del titolo ostativo (cioè dopo lo scorporo), non dal primo giorno di esecuzione della pena cumulata.
  • La giurisprudenza di legittimità più recente privilegia un'interpretazione coerente con la ratio dell'art. 4‑bis: escludere la pena ostativa dal computo del limite minimo anche se tale soluzione risulta in concreto meno favorevole al condannato.
  • In pratica, per valutare l'ammissibilità alla semilibertà in casi di cumulo con reati ostativi occorre verificare formalmente se e quando la pena ostativa è stata considerata scontata e scorporata; senza questo scorporo il calcolo può avere esiti diversi.
  • Alla luce dell'orientamento consolidato, i ricorsi che contestano questo principio hanno possibilità limitate di successo e possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle Ammende.

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