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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16262/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura concorsuale nella quale una società aveva presentato, prima della domanda di concordato preventivo della debitrice, un’istanza di fallimento; successivamente la debitrice aveva ottenuto l’omologazione del concordato. In seguito, a fronte di un ricorso della debitrice volto alla risoluzione del concordato e di una successiva dichiarazione di fallimento del tribunale, la corte d’appello ha accolto il reclamo della debitrice, revocando il fallimento perché fondato su un’istanza divenuta improcedibile per effetto dell’omologazione e perché, comunque, il procedimento non risultava correttamente riattivato con una nuova istanza di fallimento basata su una nuova insolvenza; ha inoltre posto le spese e il raddoppio del contributo unificato a carico della società istante. La società istante ha ricorso per cassazione solo contro la condanna alle spese e contro il raddoppio del contributo unificato, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 13, comma 1-quater, e 147 d.P.R. n. 115/2002, oltre a vizio motivazionale; la curatela del fallimento ha proposto ricorso incidentale contro la revoca del fallimento, lamentando violazione della legge fallimentare e del diritto di difesa, sostenendo che il fallimento fosse stato dichiarato anche sulla base del ricorso per risoluzione del concordato e non d’ufficio.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della curatela, ritenendo che non colpisse la vera ratio decidendi della sentenza d’appello, cioè che il fallimento non poteva essere dichiarato sulla base di un’istanza di fallimento divenuta improcedibile dopo l’omologazione del concordato. Sul ricorso principale ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo e ha accolto il terzo solo nella parte relativa al raddoppio del contributo unificato: ha quindi cassato senza rinvio il capo della sentenza d’appello che aveva posto i presupposti per il raddoppio e ha dichiarato che tali presupposti non sussistevano nel giudizio di reclamo, perché il gravame era stato accolto. Ha compensato le spese tra la società istante e la debitrice, ma ha condannato la curatela a rifondere alla debitrice le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è il mezzo processuale scrutinato; il suo accoglimento in appello rileva anche ai fini del contributo unificato.

  • art. 15 legge fall.

    richiede l’avvertimento al debitore che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; nel caso concreto la corte d’appello ha rilevato la mancanza di tali cautele nel procedimento, ma la Cassazione non fonda su ciò la propria decisione sul ricorso incidentale.

  • art. 5 legge fall.

    richiamato dalla curatela per contestare la declaratoria di fallimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi.

  • art. 6 legge fall.

    richiamato dalla curatela insieme all’art. 5 legge fall., senza incidere sull’esito per inammissibilità del motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza e il criterio di causalità giustificano la condanna alle spese della parte che ha causato o sostenuto l’esito processuale sfavorevole; nel caso concreto la condanna alle spese è stata ritenuta corretta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non ha natura sanzionatoria e non dipende dalla condanna alle spese, ma dal rigetto integrale o dalla definizione negativa in rito del gravame; poiché il reclamo era stato accolto, il raddoppio non era dovuto.

  • art. 147 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel ricorso principale in relazione all’imputabilità della dichiarazione di fallimento e al contributo unificato; la censura sulla sua applicazione è stata dichiarata inammissibile o comunque non decisiva.

  • art. 24 Cost.

    invocato nel ricorso incidentale in relazione al diritto di difesa del debitore nel procedimento di fallimento.

Massime di principio

  • In presenza di un’istanza di fallimento formulata prima del concordato preventivo, l’omologazione del concordato può rendere improcedibile quella istanza; il fallimento non può essere dichiarato sulla base di una domanda che, per effetto dell’omologazione, non è più idonea a sorreggere la pronuncia.
  • Quando il giudice di merito fonda la revoca o la conferma della revoca del fallimento su una precisa ratio decidendi, il ricorso per cassazione deve colpire quella ratio in modo specifico; se le censure si appuntano su affermazioni solo esemplificative o marginali, il motivo è inammissibile.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni non ha natura sanzionatoria e non dipende dalla condanna alle spese, ma dall’esito oggettivo del gravame: esso è dovuto solo in caso di rigetto integrale o definizione negativa in rito dell’impugnazione.
  • La statuizione sul raddoppio del contributo unificato è rilevabile anche d’ufficio in cassazione, perché attiene a un rapporto tributario-processuale e non al merito della controversia tra le parti.
  • Ai fini delle spese processuali, la parte che abbia assunto una posizione processuale antagonista e abbia sostenuto un’impugnazione o un resistito contrasto può essere considerata soccombente secondo il criterio di causalità, anche se la controversia presenti profili complessi o l’originaria iniziativa non sia stata l’unica causa del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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