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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2069 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane contestava l'utilizzo fraudolento di titoli di importazione AGRIM, appartenenti al contingente GATT per l'aglio, da parte di società formalmente importatrici ma ritenute società di comodo. Il meccanismo prevedeva la cessione dell'aglio allo stato estero a tali società, l'importazione a dazio agevolato e il successivo riacquisto della merce da parte dell'effettivo operatore commerciale, Malvi. Secondo l'Amministrazione, tale struttura consentiva di eludere i limiti quantitativi del contingente e di non pagare i maggiori dazi e l'IVA dovuti per le importazioni fuori contingente. I ricorrenti sostenevano invece che le operazioni fossero reali, lecite e conformi al diritto dell'Unione, invocando anche il divieto di abuso del diritto e il legittimo affidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso per quanto di ragione e ha ritenuto assorbito il quarto, relativo al legittimo affidamento. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato gli avvisi doganali, e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha chiarito che il meccanismo di vendita e rivendita non è astrattamente vietato dal diritto dell'Unione, ma deve essere verificato concretamente per accertare l'eventuale abuso del diritto. Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare sia l'elemento oggettivo, ossia l'elusione degli obiettivi del contingente e l'artificiosità dell'operazione, sia l'elemento soggettivo, cioè lo scopo essenziale di ottenere un vantaggio indebito. L'esito finale potrà essere sia la legittimità sia l'illegittimità delle operazioni.

Norme richiamate

  • Regolamenti UE n. 1047/2001 e n. 565/2002

    "non ostano ad un meccanismo come quello di cui trattasi" in via di principio

    La normativa sui contingenti tariffari non vieta automaticamente che un importatore tradizionale acquisti merce già importata da un altro operatore titolare di un'autorizzazione, purché l'operazione non eluda i limiti del contingente e non costituisca una pratica abusiva.

  • Regolamento CE n. 2988/1995

    È richiamato come fonte della disciplina unionale in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di contrasto alle irregolarità e agli abusi.

  • Articolo 1344 del codice civile

    "contratto in frode alla legge"

    Un contratto può essere illecito quando, pur rispettando formalmente la legge, viene utilizzato per eluderne imperativamente gli obiettivi. Nel caso concreto, però, l'esistenza della frode deve essere dimostrata attraverso l'analisi effettiva delle operazioni.

  • Articolo 267 TFUE

    Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Cassazione ha ritenuto non necessario un nuovo rinvio perché la Corte di giustizia si era già pronunciata su una fattispecie analoga nella causa C-131/14.

  • Sentenza CGUE 14 aprile 2016, causa C-131/14, Cervati e Malvi

    Stabilisce che il meccanismo di importazione, vendita e successiva rivendita è in astratto compatibile con il diritto dell'Unione, ma può costituire abuso se elude i limiti quantitativi, si fonda su attività commerciali apparenti, utilizza prezzi non di mercato, titoli ottenuti illegittimamente o operazioni prive di reale giustificazione economica.

  • Principio unionale del divieto di abuso del diritto

    L'abuso richiede cumulativamente un elemento oggettivo, consistente nel mancato raggiungimento degli obiettivi della normativa nonostante il rispetto formale delle condizioni, e un elemento soggettivo, consistente nello scopo essenziale di ottenere un vantaggio indebito mediante condizioni artificiosamente create.

  • Articoli 220, commi 1 e 2, lettera b), e 78 del Codice doganale comunitario, Regolamento CE n. 2913/1992

    Sono richiamati dai ricorrenti a sostegno del principio di legittimo affidamento e della possibile esclusione della contabilizzazione a posteriori dei dazi, ma la Cassazione ha rinviato la relativa valutazione al giudice di merito.

Massime di principio

  • Un'operazione commerciale non è illecita soltanto perché consente un risparmio fiscale o doganale: occorre verificare se sia reale, economicamente giustificata e coerente con gli obiettivi della normativa applicabile.
  • Il rispetto formale delle autorizzazioni e dei titoli doganali non esclude l'abuso del diritto. Devono essere valutati anche il ruolo effettivo delle società coinvolte, l'assunzione del rischio commerciale, i margini di profitto e l'effettività dell'attività svolta.
  • Per configurare una pratica abusiva servono sia un elemento oggettivo, come l'elusione dei limiti del contingente o l'uso di società meramente apparenti, sia un elemento soggettivo, cioè l'intento essenziale di conseguire un vantaggio indebito.
  • Prezzi inferiori al dazio applicabile non dimostrano automaticamente l'illegittimità dell'operazione: il confronto deve essere effettuato con i prezzi e i margini normalmente praticati nel settore.
  • Quando una sentenza nazionale applica in modo automatico il divieto di una struttura contrattuale senza svolgere le verifiche concrete richieste dal diritto dell'Unione, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame della prova.
  • L'esistenza di precedenti indicazioni amministrative favorevoli può sostenere un'eccezione di legittimo affidamento, ma tale affidamento deve essere valutato specificamente dal giudice e non prevale automaticamente sulla prova di una frode o di un abuso.

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