Sentenza n. 4909/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento della determinazione dirigenziale repertorio n. CH/3042/2025 del 04/12/2025, protocollo n. CH/229880/2025, notificata in data 12/12/25, con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate, e degli atti connessi tra cui la comunicazione di avvio del procedimento rep. n. CH/2548 del 21/10/25 e l’accertamento tecnico prot. n. CH/180353 del 25/09/25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione di un box in muratura qualificato come nuova costruzione abusiva, connessi atti di avvio del procedimento e accertamento tecnico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione di un box in muratura di circa 7,20 metri per 4 e alto circa 3 metri, realizzato a ridosso dell’edificio principale. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 15 l.r. n. 15/2008 e 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria, sostenendo che il box non fosse autonomo ma strutturalmente integrato nell’edificio condominiale e che la demolizione potesse arrecare un grave pregiudizio statico alle parti legittime degli immobili contigui. In secondo luogo, hanno lamentato la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, deducendo che il manufatto fosse stato realizzato oltre cinquant’anni prima e che l’amministrazione avrebbe dovuto motivare sull’interesse pubblico attuale alla demolizione e sull’affidamento maturato per effetto del tempo decorso. In via subordinata, hanno invocato l’applicazione degli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la fiscalizzazione dell’abuso costituisse un principio generale applicabile anche agli abusi sanzionati dall’art. 31, quando la demolizione fosse materialmente impossibile o pregiudizievole per le parti legittime.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto infondate tutte le censure. Ha rilevato che Roma Capitale aveva qualificato l’intervento come nuova costruzione, mediante il richiamo agli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 15 l.r. n. 15/2008, e che tale qualificazione non era stata contestata. Ne consegue che il prospettato pericolo per gli immobili adiacenti non assume rilievo ostativo alla demolizione: le disposizioni applicate non attribuiscono rilevanza, come limite alla demolizione, al possibile pregiudizio per manufatti o parti di immobili regolarmente assentiti. Il giudice ha inoltre escluso che la fiscalizzazione prevista dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 sia un principio generale estensibile agli abusi disciplinati dall’art. 31, poiché le fattispecie riguardano tipologie di abuso diverse e la fiscalizzazione costituisce un’ipotesi eccezionale di non demolibilità. È stato altresì escluso che il decorso del tempo possa incidere sull’esercizio del potere repressivo: la repressione degli abusi edilizi è espressione di un potere doveroso e vincolato, rispetto al quale non occorre esplicitare uno specifico interesse pubblico attuale e non è tutelabile l’affidamento del privato sulla conservazione dell’opera abusiva. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Disciplina la demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, qualificati nel caso concreto come nuova costruzione; la disposizione non attribuisce rilievo ostativo al pericolo per immobili o parti di immobili regolarmente assentiti e non prevede i limiti alla demolibilità propri delle fattispecie degli artt. 33 e 34.
art. 15 l.r. n. 15/2008
È richiamato dal provvedimento comunale quale base normativa dell’ordine di demolizione; la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione non è stata contestata dai ricorrenti.
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
Prevede ipotesi specifiche di fiscalizzazione dell’abuso; tale rimedio non costituisce un principio generale applicabile agli abusi disciplinati dall’art. 31.
art. 34 d.P.R. n. 380/2001
Prevede ulteriori ipotesi specifiche di sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria; la relativa disciplina non è estensibile agli abusi qualificati come nuova costruzione ai sensi dell’art. 31.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione qualifica un intervento edilizio come nuova costruzione abusiva soggetta all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e tale qualificazione non viene contestata, il possibile pericolo derivante dalla demolizione per immobili o parti di immobili regolarmente assentiti non costituisce, di per sé, causa ostativa all’ordine di demolizione.
- La fiscalizzazione prevista dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 opera nelle specifiche fattispecie disciplinate da tali disposizioni e non costituisce un principio generale estensibile agli abusi soggetti all’art. 31; per gli abusi più gravi qualificati come nuova costruzione non è quindi configurabile, in via generale, una sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria per il solo fatto che il ripristino possa arrecare pregiudizio a parti legittime.
- Il potere repressivo degli abusi edilizi è doveroso e vincolato: per l’ordine di demolizione non è richiesta una motivazione autonoma sull’interesse pubblico attuale, anche quando sia decorso un lungo periodo dalla realizzazione dell’abuso.
- Il mero decorso del tempo non determina un affidamento giuridicamente tutelabile del privato alla conservazione di un manufatto abusivo, né impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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