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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3165

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3165 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda

Normativa europea32024R3165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime unionale dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca originari dell’Islanda, sostituendo di fatto la base applicativa collegata al nuovo protocollo aggiuntivo 2025-2028. L’intervento assicura la disponibilità dei contingenti esenti da dazio a partire dal 1° gennaio 2025 e disciplina la ripartizione temporale dei volumi. Viene inoltre previsto il possibile utilizzo dei volumi residui per un periodo limitato successivo alla scadenza, in assenza di un nuovo protocollo applicato provvisoriamente.

Modifica il regolamento (CE) n. 499/96 adeguando i contingenti tariffari esenti da dazio per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda, in applicazione del nuovo protocollo aggiuntivo 2025-2028.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda, gestite tramite contingenti tariffari esenti da dazio istituiti dal regolamento (CE) n. 499/96 come modificato. Incide sugli operatori che immettono in libera pratica i prodotti elencati nell’allegato, per i periodi contingentali indicati dal 1° gennaio 2025 al 30 aprile 2028; prevede inoltre l’eventuale utilizzo dei volumi residui fino a due anni dopo la fine del periodo, se non è applicato provvisoriamente un protocollo successivo per gli stessi prodotti.

Modifica dei contingenti tariffari UE per prodotti ittici originari dell’Islanda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3165 della Commissione adegua il regime dei contingenti tariffari esenti da dazio per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda. L’intervento è adottato per dare attuazione al nuovo protocollo aggiuntivo 2025-2028 e garantire la continuità della disponibilità dei contingenti a partire dal 1° gennaio 2025.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, che disciplina l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari per taluni prodotti ittici islandesi. Nei considerando si spiega che il precedente protocollo aggiuntivo 2016-2021 prevedeva il rinnovo di contingenti esenti da dazio e la ripartizione proporzionale dei volumi; il nuovo protocollo aggiuntivo 2025-2028, concluso nel 2024, istituisce invece nuovi contingenti annui esenti da dazio e disciplina la loro applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2025 al 30 aprile 2028.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda. Il regime si applica agli operatori che immettono in libera pratica nell’UE le merci elencate nell’allegato del regolamento, secondo i codici NC/TARIC ivi indicati. I contingenti sono esenti da dazio e sono gestiti su base temporale annuale o infrannuale, a seconda delle voci.

Modifica dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 499/96

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione inserisce nell’articolo 1 del regolamento del 1996 un nuovo paragrafo 5. Tale paragrafo stabilisce che i contingenti tariffari con numeri d’ordine da 09.0834 a 09.0841 si riferiscono al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2028. È inoltre previsto che, se tali contingenti non sono esauriti e non è ancora applicato provvisoriamente un protocollo successivo che istituisca contingenti per gli stessi prodotti, le importazioni dall’Islanda possano utilizzare il volume cumulato residuo per un massimo di due anni dopo la fine del periodo, senza oltrepassare l’eventuale applicazione provvisoria del protocollo successivo.

Contingenti inseriti nell’allegato

L’allegato del regolamento sostituisce/integra la tabella dei contingenti con nuove voci e volumi, riferiti a specifiche categorie di prodotti ittici. Tra i principali contingenti figurano:

  • 09.0839: aringhe congelate (0303 51 00), con 280 tonnellate per il periodo 1.1.2025-30.4.2025 e 840 tonnellate per ciascuno dei tre periodi annuali successivi;
  • 09.0840: filetti di scorfani freschi o refrigerati (0304 49 50), con 1 750 tonnellate iniziali e 5 250 tonnellate per ciascun periodo annuale successivo;
  • 09.0841: scampi congelati (0306 15 00), con 70 tonnellate iniziali e 210 tonnellate per ciascun periodo annuale successivo;
  • 09.0834: preparazioni di merluzzo e di altri pesci (codici 1604 19 92 e 1604 20 90), con 1 400 tonnellate iniziali e 4 200 tonnellate per ciascun periodo annuale successivo.

Sono inoltre previsti altri contingenti per pesci freschi/refrigerati, congelati, filetti, prodotti affumicati, preparazioni e conserve di salmone, oloturie e ricci di mare, tutti con dazio contingentale pari a 0% e con volumi annuali differenziati secondo la tabella allegata.

Decorrenza, efficacia e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1° gennaio 2025. Ciò consente di allineare il regime tariffario alla data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo 2025-2028 e di assicurare continuità giuridica e operativa ai contingenti esenti da dazio.

Rapporto con il protocollo aggiuntivo 2025-2028

L’obiettivo dichiarato è dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal nuovo protocollo aggiuntivo concluso nel 2024 con l’Islanda. Il regolamento recepisce anche la logica del protocollo in materia di assegnazione proporzionale dei volumi relativi al periodo transitorio e di eventuale trasferimento dei residui, nei limiti indicati, fino all’applicazione provvisoria di un successivo protocollo.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (CE) n. 499/96

L’articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 499/96 per recepire i contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo 2025-2028. In particolare, all’articolo 1 del regolamento del 1996 viene aggiunto il paragrafo 5 relativo ai contingenti con numeri d’ordine da 09.0834 a 09.0841, riferiti al periodo 1° maggio 2021 - 30 aprile 2028, e viene aggiornato l’allegato con nuove voci contingentarie.

Volumi residui dei contingenti

Se i contingenti tariffari non risultano esauriti entro il 30 aprile 2028 e non è ancora applicato provvisoriamente un protocollo successivo che istituisca contingenti esenti da dazio per gli stessi prodotti, le importazioni dall’Islanda possono beneficiare del volume cumulato residuo fino a due anni dopo la fine del periodo, ma non oltre l’applicazione provvisoria del protocollo successivo.

Contingenti e periodi di applicazione

L’allegato introduce o aggiorna contingenti annuali esenti da dazio per diverse categorie di prodotti ittici, con periodi contingentali dal 1° gennaio 2025 al 30 aprile 2025 e poi per annualità dal 1° maggio al 30 aprile fino al 30 aprile 2028. I contingenti elencati comprendono, tra gli altri, aringhe congelate, filetti di scorfani freschi o refrigerati, scampi congelati, preparazioni di merluzzo e altri pesci, varie specie di pesci freschi/refrigerati o congelati, salmoni e preparazioni di pesce, tutti con dazio contingentale pari allo 0%.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalepescarelazioni esterne

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