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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15967/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente contestava: a) insufficienza e vizio di motivazione circa la sua qualità di 'interponente' e di amministratore di fatto nelle società indicate (intestazioni fittizie e frodi fiscali, capi 3,4,9,10,11,12,14,15); b) carenza dell'elemento soggettivo e dell'aggravante per aver agevolato l'associazione di tipo 'ndranghetistico (cosca Mazzaferro); c) vizio di motivazione sui reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento/distruzione scritture); d) carenza delle esigenze cautelari per il lungo intervallo temporale tra i fatti e l'applicazione della misura e possibilità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati, a livello di gravità indiziaria, gli elementi che collegano il ricorrente alla gestione occulta (contributo concorsuale) delle società utilizzate nel meccanismo di frode fiscale, valorizzando incontri, intercettazioni e comportamenti in un quadro unitario. Ha affermato che la partecipazione successiva del ricorrente non esclude il concorso nelle intestazioni fittizie quando la sua presenza sia funzionale al proseguimento del meccanismo fraudolento. Ha confermato la configurabilità dei reati fiscali (art. 8 e 10 d.lgs. 74/2000) anche a carico di soggetti non formalmente titolari, ove abbiano dato un contributo materiale o gestionale, e che l'omessa conservazione delle fatture integra l'art.10. Ha altresì ritenuto provata, nella prospettiva cautelare, l'aggravante per agevolazione della cosca 'Mazzaferro' sulla base delle relazioni e del comportamento degli indagati. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto motivata la custodia cautelare per la gravità dei fatti, l'ampio profitto della frode, la componente organizzativa e il pericolo di reiterazione (anche telematico), escludendo l'adeguatezza di misure meno afflittive. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Norma sull'intestazione fittizia; la Corte ritiene che possa concorrervi anche un extraneus che concorre materialmente e/o gestionalmente nel rendere la titolarità apparente, ove vi siano indici di condotta concorsuale

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante collegata all'agevolazione di un'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la finalità di favorire la cosca possa essere desunta dai rapporti, dallo stile criminale e dalle condotte degli indagati

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato; applicato per ritenere concorso dell'extraneus nelle intestazioni fittizie e nei reati fiscali

  • art. 59 e art. 118 c.p.

    Riferimenti alla capacità di partecipazione e alla responsabilità in concorso; utilizzati per la valutazione dell'aggravante e della riconoscibilità della finalità agevolativa

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Regola tecnica sul modo di enunciare i motivi in cassazione; il ricorso è stato limitato nei termini strettamente necessari

  • art. 274 lett. c) e art. 275 c.p.p.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari e presunzione di pericolo; la Corte ha ritenuto che il tempo trascorso non escluda di per sé l'attualità del pericolo e ha valorizzato la presunzione di cui all'art.275 comma 3

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; è reato comune e può essere commesso/concorso anche da soggetti diversi dal tenuto agli obblighi tributari se hanno dato contributo materiale o morale

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Occultamento o distruzione di scritture contabili; la Corte ricomprende nel reato anche l'omessa conservazione in copia delle fatture quando la documentazione era disponibile e obbligatoria

  • art. 4 e art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Riferimenti a dichiarazione infedele e omesso versamento IVA; la Corte ha ritenuto che tali profili non siano decisivi ai fini cautelari qui, ma restino connessi all'insieme delle contestazioni

  • art. 125 e art. 292, comma 2 c-bis c.p.p.

    Richiamati in motivazione processuale (regole su difesa e atti); contestazioni difensive sulle prove e sulla motivazione sono state ritenute valutazione del merito non idonea a scalfire la gravità indiziaria

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la condanna alle spese per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Per il reato di intestazione fittizia (art.512-bis) non è necessario che il soggetto sia il titolare occulto: può rilevare il concorso di un extraneus che fornisca un contributo gestionale o operativo determinante per l'apparenza della titolarità
  • La partecipazione temporaneamente successiva all'inizio del fenomeno illecito non esclude responsabilità se la condotta è funzionale al proseguimento o al potenziamento del meccanismo fraudolento; il giudice valuta il quadro unitario degli atti e dei comportamenti
  • Nei reati fiscali (art.8 e art.10 d.lgs. 74/2000) anche soggetti diversi dal titolare degli obblighi tributari possono concorrere qualora abbiano assicurato un contributo materiale o morale all'illecito meccanismo
  • L'omessa conservazione delle fatture o della relativa documentazione obbligatoria può integrare il reato di occultamento/distruzione di scritture contabili quando la documentazione sia stata emessa o acquisita ed era obbligatoria la sua conservazione
  • Per l'aggravante mafiosa è sufficiente far emergere, a livello indiziario, che la condotta sia diretta ad agevolare il sodalizio (beneficio, riciclaggio, estensione del controllo economico): si valutano relazioni, stile delle condotte e riconoscibilità del vincolo
  • Le esigenze cautelari possono essere fondate anche a distanza di anni dai fatti quando emerga gravità indiziaria, elevato profitto del reato, componente organizzativa/professionale e rischio di reiterazione, compreso rischio telematico; il tempo trascorso non è di per sé risolutivo
  • Le censure che riguardano la valutazione del significato probatorio di intercettazioni, incontri e relazioni personali possono essere respinte se il giudice ha operato una lettura unitaria e coerente delle prove: tali critiche spesso investono il merito e non la legittimità della motivazione

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