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Ordinanza

Ordinanza n. 1129/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del pei e del verbale GLO del 24.10.2025 nonché di tutti gli atti conseguenti e/o connessi, e per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;

Giustizia amministrativa202506159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Istanza di rinuncia all'incarico di commissario ad acta nominato nella sentenza di accoglimento del ricorso in materia di sostegno scolastico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio originario riguardava l'impugnazione del PEI e del verbale GLO del 24 ottobre 2025 e il riconoscimento del diritto del minore a essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l'intera durata dell'orario scolastico. Con sentenza semplificata n. 8309 del 4 dicembre 2025, il TAR aveva accolto il ricorso e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, aveva nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha successivamente contestato la nomina per asserita incompetenza dell'ufficio, sostenendo che il compito spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha rinunciato all'incarico e ha chiesto la nomina di un diverso commissario ad acta. La parte ricorrente ha dichiarato in udienza che la sentenza era stata adempiuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente volta a rinunciare all'incarico e a ottenere la nomina di un diverso commissario ad acta. Il Collegio ha rilevato che, essendo stata data esecuzione alla sentenza, non sussistevano le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio. Ha inoltre richiamato integralmente, quale precedente, la motivazione dell'ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e di ulteriori ordinanze di identico contenuto, con le quali la medesima istanza era stata dichiarata inammissibile e comunque confutata nel merito sulla base della normativa sui rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. L'ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al commissario ad acta e l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La sentenza aveva nominato il commissario ad acta, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari all'esecuzione della decisione in caso di mancata ottemperanza nel termine indicato.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Il riferimento è posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del minore e degli altri dati idonei a identificarlo.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Il riferimento è richiamato insieme alla normativa nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali degli interessati.

Massime di principio

  • La nomina del commissario ad acta disposta direttamente nella sentenza per il caso di mancata ottemperanza diviene attivabile solo quando ricorrano concretamente le condizioni previste dalla decisione, tra cui l'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento.
  • Quando la parte interessata dichiara in udienza l'avvenuto adempimento della sentenza, viene meno il presupposto per l'attivazione del commissario ad acta nominato in via condizionata; l'istanza volta alla sostituzione o alla rinuncia all'incarico può essere dichiarata inammissibile.
  • La contestazione dell'incarico da parte del soggetto indicato come commissario ad acta non determina automaticamente la sua sostituzione: la richiesta deve essere valutata alla luce della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario e della concreta sussistenza dei presupposti per l'intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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