Cassazione Civile, Ordinanza n. 18793/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il pagamento di residui importi relativi a numerose fatture per somministrazione di energia elettrica, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Il credito era stato acquistato da una società fornitrice originaria in forza di tre contratti di cessione notificati all’ente. Il Comune aveva proposto opposizione deducendo, tra l’altro, incompetenza territoriale, difetto di legittimazione della cessionaria per mancata accettazione delle cessioni e insussistenza di alcuni crediti perché fatture non inviate o già pagate. Il Tribunale aveva revocato il decreto, ritenendo non provata la fornitura e rilevando ulteriori criticità documentali. In appello la cessionaria aveva insistito per il pagamento del capitale residuo e degli interessi anche sulle fatture pagate tardivamente o in corso di causa; la Corte d’appello aveva accolto solo in parte, revocando il decreto per i pagamenti sopravvenuti e liquidando il residuo capitale, ma computando gli interessi dalla domanda e non dalle scadenze delle fatture, e senza statuire sulle spese della fase monitoria né sulla restituzione delle spese di primo grado già versate. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia sulla domanda di interessi moratori relativi sia alle fatture tardivamente pagate prima del ricorso monitorio sia a quelle pagate in pendenza di lite; violazione delle norme sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per avere la Corte d’appello ritenuto vincolante la decorrenza degli interessi fissata nel decreto revocato; violazione dell’art. 4 d.lgs. 231/2002 per aver fatto decorrere gli interessi dalla domanda anziché dalle scadenze o, comunque, dal termine legale; omessa pronuncia sulle spese del procedimento monitorio; omessa pronuncia sulla domanda restitutoria delle somme pagate per le spese del primo grado, poi riformato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui non aveva deciso sulla domanda di interessi moratori relativa a tutte le fatture azionate, aveva considerato vincolante la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo nonostante la revoca dello stesso, e aveva omesso di pronunciarsi sia sulle spese della fase monitoria sia sulla domanda di restituzione delle spese di primo grado già corrisposte. Ha inoltre chiarito che il ricorso per decreto ingiuntivo introduce una domanda a contraddittorio differito e che, in opposizione, il giudice deve decidere sull’intera domanda originaria senza vincoli derivanti dal contenuto del decreto revocato. Quanto agli interessi moratori, la Corte ha osservato che, per crediti da somministrazione di energia verso un Comune, trova applicazione il d.lgs. 231/2002 e, in assenza di diversa pattuizione e di prova certa della ricezione della fattura, la decorrenza può essere ancorata al criterio dei trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Il terzo motivo è rimasto assorbito, pur essendo stato ritenuto fondato in ipotesi di esame nel merito.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda proposta; l’omessa statuizione su una domanda autonoma integra vizio di omissione di pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è veicolo del vizio processuale di omessa pronuncia e delle nullità della sentenza.
Il ricorso monitorio introduce una domanda fondata su prova scritta a contraddittorio differito.
Il ricorso per decreto ingiuntivo apre la fase monitoria sulla base della domanda del creditore.
L’opposizione trasforma il procedimento in cognizione ordinaria, in cui il giudice decide sull’intera domanda originaria.
"Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"
Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal termine di pagamento; in mancanza di diversa pattuizione e di prova certa della ricezione, può assumere rilievo la data di emissione della fattura come criterio integrativo per individuare il dies a quo.
"Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"
La disciplina degli interessi moratori si applica ai pagamenti dovuti in transazioni commerciali, comprese quelle con pubbliche amministrazioni.
Le transazioni commerciali comprendono i contratti tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano consegna di merci o prestazione di servizi contro prezzo.
art. 4, comma 2, lett. b), d.lgs. 231/2002
Quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente, il termine di pagamento è di trenta giorni dalla data di ricevimento della prestazione o, in via integrativa, può essere ancorato alla data di emissione della fattura.
Le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione deve essere effettuata dal giudice che definisce la controversia.
Eventuali deroghe alla regola della soccombenza devono essere espressamente motivate.
I richiami normativi previgenti al codice dei contratti pubblici si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice vigente o ai principi desumibili da esso.
art. 1, comma 1, lett. b), allegato I.1, d.lgs. 36/2023
I Comuni rientrano tra le amministrazioni aggiudicatrici.
art. 1, comma 1, lett. a), allegato I.1, d.lgs. 36/2023
La nozione di stazione appaltante comprende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, tenuto al rispetto del codice nella scelta del contraente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non è vincolato al contenuto del decreto revocato: deve riesaminare l’intera domanda originaria del creditore e può pronunciare su tutte le componenti del credito richieste.
- L’eventuale accoglimento parziale della domanda in sede monitoria non preclude al creditore, in opposizione, di riproporre la parte non accolta o non esaminata, compresi gli interessi moratori e le voci accessorie.
- L’omessa pronuncia su una domanda autonoma o su una specifica voce di condanna integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Per i crediti da transazione commerciale verso pubbliche amministrazioni, gli interessi moratori del d.lgs. 231/2002 decorrono automaticamente dal termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora.
- In mancanza di una prova certa della ricezione della fattura, il criterio di decorrenza degli interessi può essere integrato facendo riferimento alla data di emissione della fattura, secondo la comune sequenza commerciale prestazione-fattura.
- La condanna alle spese della fase monitoria e la restituzione delle spese pagate in forza di una decisione poi riformata sono questioni che richiedono espressa statuizione del giudice che definisce il grado o che riforma la decisione precedente.
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