Cassazione Penale, Sentenza n. 18361/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della richiesta di riesame del sequestro preventivo di complessivi euro 2.344.692,92 su conti intestati alla Provenzano, disposto in relazione a ipotesi di distrazione di fondi dalla società fallita IDB S.p.A. (1.846.668,92 euro per presunti contratti di consulenza gonfiati o fatturazioni fittizie; 498.004,00 euro per una delibera/accordo transattivo; 2.500,00 euro senza giustificazione). La ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) incompetenza del GIP al momento dell'adozione del decreto perché il fascicolo di dibattimento sarebbe già formato; 2) assenza di periculum in mora (nessun occultamento delle disponibilità, comportamento personale diligente e mancanza di provvedimenti cautelari precedenti contro di lei); 3) mancanza di nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e le imputazioni, con allegazioni di fonti lecite di reddito; 4) violazione del criterio di proporzionalità e art. 275 c.p.p. (mancata valutazione della sproporzione tra compenso lecito e somme contestate e delle somme versate all'erario).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato (principio sulla competenza del "giudice che procede" inteso come ufficio con la disponibilità degli atti). Ha invece accolto i secondi e terzi motivi ritenendoli fondati (convalida assorbente sul quarto motivo): la motivazione del periculum in mora è stata ritenuta meramente apparente e non supportata da concreti indici di rischio di occultamento; inoltre il Tribunale del Riesame ha impropriamente invertito l'onere della prova sulla pertinenzialità delle somme non confrontandosi con i criteri delineati dalle Sezioni Unite (sent. "Massini"): la Procura deve dimostrare il nesso di provenienza del denaro dal reato e non può basarsi soltanto sulla fungibilità del denaro. Pertanto la decisione impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la motivazione deve contenere anche la concisa esposizione del periculum in mora, rapportata alla necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto al giudizio
art. 317, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per analogia nel definire principi applicabili anche al sequestro preventivo; riguarda il sequestro conservativo e la competenza
Richiamata in relazione alla nozione di "giudice che procede"; la Corte interpreta la competenza come riferita all'ufficio che materialmente dispone degli atti
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Principio dell'immutabilità del giudice non applicabile al procedimento cautelare, che è incidentale e autonomo rispetto al principale
Riferimento alla confisca come finalità del sequestro preventivo; il sequestro preventivo funzionale alla confisca richiede motivazione specifica sul periculum
Centrale nel ragionamento sulla proporzionalità delle misure; la Corte ha ritenuto assorbiti gli aspetti di proporzionalità dopo l'annullamento per carenze sul periculum e sul nesso di pertinenzialità
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, "Ellade"
Stabilisce che il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione sintetica anche sul periculum in mora e che non è ammissibile un automatismo basato sulla sola natura fungibile del denaro
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (dep. 08/04/2025), "Massini"
Chiarisce che la fungibilità del denaro non esonera l'accertamento del nesso di pertinenzialità: è la parte richiedente la misura (procuratore) che deve dimostrare il legame eziologico tra la risorsa e il reato, soprattutto se il destinatario prospetta fonti lecite alternative
Giurisprudenza (es.: Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, "Guido")
Conferma il principio che la titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca non giustifica automaticamente il periculum in mora
Massime di principio
- Il periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può fondarsi soltanto sulla natura fungibile del denaro: devono emergere indici concreti e attuali che rendano verosimile il rischio di occultamento o dispersione.
- La prova del nesso di pertinenzialità (origine del denaro dal reato) è un onere dell'autorità che chiede la misura: la fungibilità del denaro non sostituisce la necessità di dimostrare il legame eziologico tra risorsa e illecito, soprattutto quando il difensore allega fonti lecite.
- Se il destinatario della misura dimostra una lunga tenuta delle disponibilità senza occultamento e riferisce fonti lecite, il giudice deve valutare adeguatamente tali circostanze prima di confermare il sequestro.
- La competenza del "giudice che procede" va intesa come competenza dell'ufficio che ha materialmente gli atti; per eccepire l'incompetenza per trasferimento del fascicolo al giudice del dibattimento è necessario allegare elementi che provino l'effettiva trasmissione degli atti.
- Il principio di proporzionalità impone al giudice di confrontare l'entità della misura con la fondatezza delle contestazioni e con il patrimonio effettivamente collegabile al reato; tuttavia, carenze nella prova del periculum o del nesso di pertinenzialità rendono viziato anche il giudizio di proporzionalità.
- In casi analoghi è prudente che la Procura documenti puntualmente l'origine delle somme ritenute illecite e offra indici aggiornati sul rischio di dispersione per sostenere un sequestro preventivo.
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