Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11160/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per grave indiziato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e importazione/cessione di droga. Il difensore deduceva che le conversazioni criptate acquisite dalla magistratura francese tramite ordine europeo di indagine (chat sulla piattaforma Skyecc) erano state ottenute come flusso di comunicazione "a freddo" e che non era stato verificato, in sede italiana, se tali acquisizioni fossero ammissibili e utilizzabili alla luce delle prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento, con riferimento alla disciplina dell'art. 234-bis cod.proc.pen., all'art. 254-bis cod.proc.pen. e ai requisiti di necessità e proporzionalità imposti dall'OEI e dalla giurisprudenza europea.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di rinvio, il giudice di rinvio debba uniformarsi alla sentenza di annullamento e che nel caso concreto il Tribunale della libertà di Reggio Calabria avesse correttamente verificato entrambi i profili richiesti dalla pronuncia rescindente: (1) la qualificazione giuridica dell'attività svolta all'estero come acquisizione di documentazione informatica nell'ambito di indagini francesi; (2) la sussistenza delle condizioni di legittimità e dell'autorizzabilità anche secondo l'ordinamento italiano, avendo inoltre rilevato elementi indiziari concreti nei confronti del soggetto intercettato (Mammoliti) e la rilevanza delle conversazioni per il traffico di droga. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la disciplina di tale articolo non fosse applicabile in quanto le conversazioni criptate acquisite costituivano documentazione di indagini svolte dall'autorità straniera e non dati informatici preesistenti alla fase investigativa italiana.

  • art. 254-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per ricondurre l'acquisizione di dati informatici presso fornitori di servizi alla disciplina del sequestro e dell'accesso su provvedimento giudiziario, con particolare riferimento alla necessità di intervento dell'autorità giudiziaria per dati rilevanti in procedimenti per gravi reati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come norma procedurale che consente il riepilogo e la presentazione dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzato per l'esposizione dei motivi difensivi.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

  • Ordine Europeo di Indagine (OEI) / principi di necessità e proporzionalità

    La pronuncia richiede che l'OEI sia necessario e proporzionato e che consenta strumenti adeguati di impugnazione; l'accesso a dati di traffico informatico deve essere sottoposto a controllo giurisdizionale.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea

    Richiamata per affermare che l'accesso a dati conservati da fornitori di servizi per reati gravi richiede provvedimento dell'autorità giudiziaria e garanzie di tutela dei diritti fondamentali.

Massime di principio

  • In caso di rinvio, il giudice di rinvio è vincolato alla decisione della Corte di cassazione che ha annullato e rinviato: deve applicare le indicazioni già fornite nella sentenza di annullamento.
  • Le acquisizioni di conversazioni criptate effettuate da autorità straniere nell'ambito di proprie indagini possono essere utilizzate in Italia se il giudice di rinvio verifica la corretta qualificazione giuridica dell'attività e la conformità ai requisiti di legittimità, necessità e proporzionalità richiesti dall'OEI e dalla normativa interna.
  • La disciplina di art. 234-bis cod. proc. pen. si applica ai dati informatici preesistenti e dematerializzati acquisiti in modo autonomo; le risultanze di indagini estere documentate a posteriori possono essere ricondotte alla disciplina delle perquisizioni/sequestri e all'art. 254-bis quando coinvolgono fornitori di servizi.
  • Prima di escludere l'utilizzabilità di prove acquisite all'estero occorre accertare concretamente, caso per caso, la legittimità dell'intervento straniero e la sussistenza di elementi di gravame indiziario nei confronti dei soggetti intercettati.
  • L'accesso ai dati di traffico conservati da provider in procedimenti per gravi reati richiede provvedimento dell'autorità giudiziaria e garantisce la possibilità di impugnazione per il soggetto interessato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.