Cassazione Civile, Ordinanza n. 28199/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta in rito sommario da una società utilizzatrice di energia elettrica per ottenere dal proprio fornitore il rimborso delle somme pagate, negli anni 2010 e 2011, a titolo di addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica. La domanda era fondata sull'assunto che la disciplina interna istitutiva dell'addizionale fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE, perché prevedeva un prelievo privo di una specifica finalità individuata dal legislatore nazionale. Il tribunale aveva accolto la domanda, condannando il fornitore alla restituzione di Euro 11.770,58; la corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il fornitore deduceva, con il primo motivo, la violazione della direttiva europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia, sostenendo che, in una controversia tra privati, una direttiva non trasposta non può essere applicata orizzontalmente e che l'eventuale rimborso delle imposte indebitamente versate dovrebbe essere chiesto solo allo Stato o all'Agenzia delle dogane dinanzi al giudice tributario. Con il secondo motivo censurava la condanna agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, sostenendo che tali interessi si applicano solo alle transazioni commerciali e non alle azioni di ripetizione di indebito o di ristoro del danno.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, richiama la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 511/1988 e la successiva giurisprudenza di legittimità intervenuta su fattispecie sovrapponibili, ritenendo di dover confermare il rigetto del motivo con correzione della motivazione della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, afferma che il tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale e dunque anche all'azione di ripetizione delle somme versate in forza di un contratto nullo per contrasto con norme imperative; perciò la doglianza sugli interessi è infondata. Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate, mentre è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 28 novembre 1988, n. 511
la disciplina dell'addizionale provinciale sulle accise è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; la Corte richiama tale intervento come decisivo per correggere la motivazione della sentenza d'appello
L. 27 gennaio 1989, n. 20
legge di conversione del d.l. 511/1988, richiamata come testo normativo della disciplina dell'addizionale
d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
norma che ha sostituito la disciplina dell'art. 6 del d.l. 511/1988, richiamata nel passaggio sulla declaratoria di illegittimità costituzionale
Direttiva 2008/118/CE
invocata dal ricorrente per escludere la debenza dell'addizionale; la Corte, alla luce della sopravvenuta pronuncia costituzionale e della propria giurisprudenza, rigetta il motivo di ricorso
art. 360 c.p.c.
parametro di deduzione della violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 1284 c.c.
il comma 4 viene ritenuto applicabile alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, con conseguente applicazione del relativo tasso di interesse
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
la doglianza del ricorrente è respinta perché la disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali non esclude, nel caso concreto, l'applicazione del diverso criterio ex art. 1284, comma 4, c.c.
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali
art. 702-bis c.p.c.
il giudizio di primo grado è stato introdotto con rito sommario di cognizione
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 378 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il richiamo integrale alla motivazione di un precedente conforme per giustificare il rigetto del motivo
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di ripetizione di somme versate in applicazione di un prelievo ritenuto illegittimo, il giudice di legittimità può confermare la decisione di merito anche mediante correzione della motivazione quando sia intervenuto un sopravvenuto arresto della Corte costituzionale sulla norma impositiva.
- La censura che invochi la non applicabilità orizzontale di una direttiva UE tra privati non conduce all'accoglimento del ricorso se la decisione è comunque sorretta, nel giudizio concreto, da un diverso e decisivo fondamento interno o costituzionale.
- Il tasso degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, quando la restituzione sia conseguenza di somme corrisposte in forza di un contratto nullo per contrasto con norme imperative.
- La disciplina degli interessi moratori delle transazioni commerciali non preclude l'applicazione, nelle azioni di ripetizione conseguenti a nullità contrattuale, del diverso criterio legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
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