Sentenza n. 2892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il bando di selezione interna per 45 posti nel ruolo degli elisoccorritori e contro le disposizioni regolamentari sui limiti di età
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il limite anagrafico previsto dal bando e dal d.m. 6 febbraio 2024, n. 49 per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori: 35 anni in via ordinaria, elevati transitoriamente a 40 anni per i primi due anni dall’entrata in vigore del decreto. Deduceva la violazione della direttiva 2000/78/CE, del d.lgs. n. 216/2003, dell’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e imparzialità, sostenendo che il limite introducesse una presunzione assoluta di inidoneità fisica fondata sull’età. Lamentava inoltre la lesione del legittimo affidamento maturato dopo avere conseguito la specializzazione SAF 2A e i requisiti per il successivo percorso formativo, non completato perché l’Amministrazione non aveva attivato i corsi necessari. In appello sosteneva che il TAR non avesse adeguatamente valutato la sproporzione del limite rispetto alla mancata attivazione dei corsi e valorizzava il superamento, con ammissione cautelare, delle prove selettive. Contestava altresì il difetto di motivazione della disciplina regolamentare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il limite di età non fosse discriminatorio né sproporzionato, poiché collegato alla particolare natura delle funzioni di elisoccorritore, caratterizzate da elevate esigenze di efficienza psicofisica e sicurezza in un contesto di volo, nonché all’esigenza di assicurare un congruo periodo di servizio rispetto ai costi della formazione specialistica. Il superamento individuale delle prove, attestando l’idoneità attuale, non dimostra l’illegittimità del limite, che mira anche a garantire la permanenza dell’idoneità per un ragionevole periodo prima del pensionamento. L’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 consente deroghe al principio generale di assenza di limiti di età quando siano giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell’amministrazione. La disciplina transitoria che elevava il limite a 40 anni è stata considerata un ragionevole bilanciamento tra l’interesse del personale già formato e l’interesse pubblico all’efficienza e alla sicurezza del servizio. L’affidamento dell’appellante non è stato ritenuto giuridicamente tutelabile in relazione all’accesso al nuovo ruolo, perché il d.lgs. n. 127/2018 aveva modificato il quadro ordinamentale: le funzioni di elisoccorritore non derivavano più soltanto dal conseguimento della formazione tecnica SAF 2B, ma richiedevano l’inquadramento nella specifica posizione di ruolo, soggetta ai nuovi requisiti. La mancata attivazione dei corsi è stata ricondotta a scelte organizzative e formative dell’Amministrazione, senza riconoscimento di un obbligo giuridico di attivazione. È stata inoltre esclusa la necessità di una motivazione specifica per il regolamento, in quanto atto normativo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990. Le spese dell’appello sono state compensate per l’originalità della controversia.
Norme richiamate
art. 2, paragrafo 2, direttiva 2000/78/CE
Richiamato nel quadro del divieto di discriminazione fondata sull’età.
art. 4, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
Consente differenze di trattamento fondate su una caratteristica connessa all’età quando essa costituisca un requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa.
art. 6, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima [...] e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari
Il limite di età è legittimo se persegue una finalità legittima ed è appropriato e necessario; il giudice ha ritenuto proporzionato il limite in relazione alle esigenze psicofisiche, di sicurezza e di durata del servizio.
art. 10 direttiva 2000/78/CE
allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono [...] fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento
Richiamato dall’appellante in relazione all’onere probatorio nelle controversie sulla discriminazione per età; la decisione non sviluppa una specifica applicazione autonoma della disposizione.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 216/2003
nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza [...] non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare
Consente di valorizzare l’età quando essa rilevi per l’idoneità alle funzioni dei servizi di soccorso, nel rispetto di proporzionalità e ragionevolezza.
art. 3, comma 6, l. n. 127/1997
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione
Il principio generale di assenza di limiti di età ammette deroghe regolamentari collegate alla natura del servizio o a oggettive necessità dell’amministrazione.
art. 3, comma 2, l. n. 241/1990
L’obbligo generale di motivazione non si applica agli atti normativi e a quelli a contenuto generale; il giudice ha ricondotto il d.m. n. 49/2024 alla categoria degli atti normativi.
d.lgs. n. 217/2005
Disciplina l’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 127/2018 hanno istituito lo specifico ruolo degli elisoccorritori.
d.lgs. n. 127/2018
Ha modificato l’ordinamento dei vigili del fuoco introducendo il ruolo degli elisoccorritori, rendendo necessario lo specifico inquadramento nel ruolo oltre alla formazione tecnica.
art. 21, comma 1, lett. a), d.m. 6 febbraio 2024, n. 49
La selezione interna per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a 35 anni
Prevede il limite ordinario di 35 anni per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori; il limite è stato ritenuto legittimo e funzionalmente collegato alle esigenze del servizio.
art. 27, comma 2, d.m. 6 febbraio 2024, n. 49
In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’età anagrafica per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), è elevata a 40 anni
La disciplina transitoria è stata considerata una misura di bilanciamento ragionevole a tutela del personale già inserito nei percorsi formativi previgenti, senza sacrificare l’esigenza di disporre di personale idoneo per un congruo periodo.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Richiamati dal giudice per osservare che un’eventuale pretesa giuridicamente tutelata all’attivazione dei corsi avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente anche mediante gli strumenti processuali contro il silenzio dell’amministrazione.
Massime di principio
- Un limite massimo di età per l’accesso a un ruolo pubblico può essere compatibile con il divieto euro-unitario di discriminazione quando sia collegato a concrete esigenze della funzione, persegua finalità legittime di efficienza e sicurezza e risulti appropriato e necessario rispetto a tali finalità.
- Per funzioni di soccorso altamente specialistiche svolte in contesto di volo, la fissazione di un limite anagrafico può essere giustificata non soltanto dall’idoneità psicofisica attuale del candidato, ma anche dall’esigenza di assicurare che tale idoneità si protragga per un congruo periodo di servizio prima del collocamento a riposo e che la formazione specialistica produca una ricaduta operativa sufficientemente lunga.
- Il superamento delle prove selettive da parte di un candidato ammesso con riserva dimostra la sua idoneità individuale attuale, ma non rende di per sé illegittimo un limite anagrafico generale diretto a perseguire esigenze prospettiche di durata, efficienza e sicurezza del servizio.
- L’affidamento maturato durante un percorso formativo disciplinato dal previgente ordinamento non attribuisce, in assenza di una specifica posizione giuridica tutelata, il diritto all’inquadramento in un nuovo ruolo istituito da una successiva riforma, quando il nuovo ordinamento subordini l’accesso a requisiti ulteriori e differenti.
- La mancata attivazione di corsi o percorsi formativi rientra, in linea generale, nelle scelte organizzative dell’amministrazione relative alla programmazione delle esigenze di personale e non integra di per sé un illecito ritardo lesivo dell’affidamento, salvo la dimostrazione di uno specifico obbligo giuridico di attivazione.
- Gli atti regolamentari, in quanto atti normativi, non sono soggetti all’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi, ferma restando la loro sindacabilità quanto al rispetto della legge, della ragionevolezza e della proporzionalità.
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