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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34248/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare: 1) deduzione di violazione di legge processuale (art. 309, comma 5 c.p.p.) per presunta tardiva trasmissione degli atti al tribunale per il riesame, sostenendo che nel termine perentorio di 5 giorni debba computarsi anche il "dies a quo"; 2) contestazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione del ricorrente a un'associazione per delinquere dedita a frodi su erogazioni pubbliche (reddito di cittadinanza e reddito di emergenza); 3) censura sulla valutazione del danno patrimoniale e sulla qualificazione giuridica del fatto (truffa in erogazioni pubbliche vs indebita percezione), lamentando vizi di motivazione e carenza della prova del concreto danno allo Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha confermato l'orientamento secondo cui il "dies a quo" non si computa nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5 c.p.p. e ha ritenuto che la norma non deroghi alla regola generale dell'art. 172, comma 4 c.p.p.; quindi nessuna violazione procedurale. Quanto ai motivi sul merito della motivazione, la Corte ha dichiarato i motivi carenti di specificità perché dedotti in forma promiscua (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità valutate insieme) e, in ogni caso, ha ritenuto che il tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione e avesse quantificato il danno patrimoniale anche tramite coefficienti di moltiplicazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; comunicazione della sentenza ai detenuti ai sensi dell'art. 94 disp. att.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 5, codice di procedura penale

    Stabilisce l'obbligo di trasmettere gli atti al tribunale per il riesame entro il quinto giorno; la Corte interpreta la norma come conferma della regola generale sul computo dei termini (non include il "dies a quo").

  • art. 172, comma 4, codice di procedura penale

    "dies a quo non computatur in termino"

    Regola generale per il computo dei termini: il giorno iniziale non si conta; applicata al termine di cinque giorni dell'art. 309 c.p.p.

  • art. 297, comma 1, codice di procedura penale

    Citato come esempio di norma in cui il legislatore ha espressamente previsto un diverso criterio di computo dei termini; utile a confermare che, se il legislatore vuole derogare alla regola generale, lo fa esplicitamente.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), codice di procedura penale

    Individua i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) vizi di legge processuale, lett. e) vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione mista e promiscua dei vizi di motivazione per carenza di specificità.

  • art. 581, comma 1, codice di procedura penale

    Richiama l'onere di specificità nella formulazione dei motivi in cassazione; la Corte ha richiamato questa norma per esigere chiarezza se la censura riguarda mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 591, codice di procedura penale

    Norma processuale richiamata insieme all'art. 581 per i requisiti di specificità dei motivi di ricorso; contribuisce alla valutazione di ammissibilità.

  • legge 8 agosto 1995, n. 332

    Modificò la precedente disciplina prevedendo il termine "comunque entro il quinto giorno" per la trasmissione degli atti; la Corte interpreta tale novella come conferma del computo con esclusione del dies a quo.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese e altri oneri per il ricorrente in caso di cassazione con motivi inammissibili o infondati; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria prevista.

  • art. 94, comma 1 ter, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Prevede l'obbligo di comunicazione della sentenza ai ricorrenti detenuti da parte del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la comunicazione.

Massime di principio

  • Nel calcolo dei termini processuali ordinari il "dies a quo" non si computa salvo espressa deroga normativa: quando si impugna la tardiva trasmissione degli atti ai fini del riesame, va considerato che l'art. 309, comma 5 c.p.p. si interpreta in continuità con l'art. 172 c.p.p., con esclusione del giorno iniziale.
  • In Cassazione le censure sulla motivazione devono essere formulate con la massima specificità: se si denunciano vizi di motivazione occorre indicare se si tratta di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità e riferire tale critica a parti precise della motivazione; deduzioni promiscue o generiche sono fondamento di inammissibilità.
  • Per la conferma di misure cautelari fondate su associazione per delinquere e truffa, la motivazione può essere sostenuta dalla descrizione della struttura organizzativa, del ruolo durevole dell'indagato e dagli artifici usati per raggirare l'amministrazione; la quantificazione del danno patrimoniale, anche se per stime e con coefficienti, rafforza la gravità indiziaria in sede cautelare.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione è prudente verificare l'ammissibilità formale (specificità dei motivi) oltre che i profili di merito: ricorsi inammissibili espongono il difensore al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende).
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. truffa vs indebita percezione), è necessario indicare esattamente in quale passaggio argomentativo la motivazione sarebbe carente o illogica e fornire elementi concreti che rendano manifesta l'errore, pena l'inammissibilità per genericità.

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