Cassazione Penale, Sentenza n. 34248/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare: 1) deduzione di violazione di legge processuale (art. 309, comma 5 c.p.p.) per presunta tardiva trasmissione degli atti al tribunale per il riesame, sostenendo che nel termine perentorio di 5 giorni debba computarsi anche il "dies a quo"; 2) contestazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione del ricorrente a un'associazione per delinquere dedita a frodi su erogazioni pubbliche (reddito di cittadinanza e reddito di emergenza); 3) censura sulla valutazione del danno patrimoniale e sulla qualificazione giuridica del fatto (truffa in erogazioni pubbliche vs indebita percezione), lamentando vizi di motivazione e carenza della prova del concreto danno allo Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha confermato l'orientamento secondo cui il "dies a quo" non si computa nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5 c.p.p. e ha ritenuto che la norma non deroghi alla regola generale dell'art. 172, comma 4 c.p.p.; quindi nessuna violazione procedurale. Quanto ai motivi sul merito della motivazione, la Corte ha dichiarato i motivi carenti di specificità perché dedotti in forma promiscua (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità valutate insieme) e, in ogni caso, ha ritenuto che il tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione e avesse quantificato il danno patrimoniale anche tramite coefficienti di moltiplicazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; comunicazione della sentenza ai detenuti ai sensi dell'art. 94 disp. att.
Norme richiamate
art. 309, comma 5, codice di procedura penale
Stabilisce l'obbligo di trasmettere gli atti al tribunale per il riesame entro il quinto giorno; la Corte interpreta la norma come conferma della regola generale sul computo dei termini (non include il "dies a quo").
art. 172, comma 4, codice di procedura penale
"dies a quo non computatur in termino"
Regola generale per il computo dei termini: il giorno iniziale non si conta; applicata al termine di cinque giorni dell'art. 309 c.p.p.
art. 297, comma 1, codice di procedura penale
Citato come esempio di norma in cui il legislatore ha espressamente previsto un diverso criterio di computo dei termini; utile a confermare che, se il legislatore vuole derogare alla regola generale, lo fa esplicitamente.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), codice di procedura penale
Individua i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) vizi di legge processuale, lett. e) vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione mista e promiscua dei vizi di motivazione per carenza di specificità.
art. 581, comma 1, codice di procedura penale
Richiama l'onere di specificità nella formulazione dei motivi in cassazione; la Corte ha richiamato questa norma per esigere chiarezza se la censura riguarda mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
art. 591, codice di procedura penale
Norma processuale richiamata insieme all'art. 581 per i requisiti di specificità dei motivi di ricorso; contribuisce alla valutazione di ammissibilità.
legge 8 agosto 1995, n. 332
Modificò la precedente disciplina prevedendo il termine "comunque entro il quinto giorno" per la trasmissione degli atti; la Corte interpreta tale novella come conferma del computo con esclusione del dies a quo.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e altri oneri per il ricorrente in caso di cassazione con motivi inammissibili o infondati; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria prevista.
art. 94, comma 1 ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di comunicazione della sentenza ai ricorrenti detenuti da parte del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la comunicazione.
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini processuali ordinari il "dies a quo" non si computa salvo espressa deroga normativa: quando si impugna la tardiva trasmissione degli atti ai fini del riesame, va considerato che l'art. 309, comma 5 c.p.p. si interpreta in continuità con l'art. 172 c.p.p., con esclusione del giorno iniziale.
- In Cassazione le censure sulla motivazione devono essere formulate con la massima specificità: se si denunciano vizi di motivazione occorre indicare se si tratta di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità e riferire tale critica a parti precise della motivazione; deduzioni promiscue o generiche sono fondamento di inammissibilità.
- Per la conferma di misure cautelari fondate su associazione per delinquere e truffa, la motivazione può essere sostenuta dalla descrizione della struttura organizzativa, del ruolo durevole dell'indagato e dagli artifici usati per raggirare l'amministrazione; la quantificazione del danno patrimoniale, anche se per stime e con coefficienti, rafforza la gravità indiziaria in sede cautelare.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è prudente verificare l'ammissibilità formale (specificità dei motivi) oltre che i profili di merito: ricorsi inammissibili espongono il difensore al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende).
- Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. truffa vs indebita percezione), è necessario indicare esattamente in quale passaggio argomentativo la motivazione sarebbe carente o illogica e fornire elementi concreti che rendano manifesta l'errore, pena l'inammissibilità per genericità.
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