Cassazione Penale, Sentenza n. 432/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Agrigento per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (d.lgs. n.286/1998) e omicidio (per la morte di un migrante). I motivi di ricorso contestavano: difetto di giurisdizione italiana (presunta commissione del fatto in acque internazionali e principio della bandiera); nullità/invalidità di atti (mancata traduzione in lingua dell'indagato del verbale di fermo, dell'udienza di convalida e dell'ordinanza; verbali non sottoscritti); inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da migranti coindagati per assenza di assistenza difensiva loro garantita; inattendibilità e mancanza di concordanza delle dichiarazioni accusatorie; mancanza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di fuga e di reiterazione, proporzionalità della misura). Sono state inoltre dedotte questioni procedurali relative al diniego o mancata agevolazione di interprete e impedimenti alla partecipazione dell'indagato all'udienza del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la correttezza del Tribunale di Palermo sulle seguenti basi: sussiste giurisdizione italiana per i reati contestati in ragione della giurisprudenza consolidata (applicabilità della normativa convenzionale ONU/Convenzione di Palermo e criteri di collegamento per natanti privi di bandiera e ingresso in zona contigua); nel giudizio di riesame non sono deducibili, se non impugnata la convalida, nullità relative al verbale di esecuzione del fermo o all'udienza di convalida (tali censure dovrebbero essere dedotte nell'impugnazione della convalida stessa); la mancata traduzione dell'ordinanza di custodia non ne determina automaticamente l'invalidità, ma solo lo spostamento del dies a quo per l'impugnazione; le dichiarazioni rese dai coindagati senza assistenza sono utilizzabili nei confronti di terzi (non sono inutilizzabili ex art.197-bis se non usate contro chi le ha rese); le doglianze sulla inattendibilità e discordanza delle dichiarazioni sono state ritenute generiche e non adeguatamente specificate; la valutazione delle concrete esigenze cautelari è adeguatamente motivata dal Tribunale (collegamenti internazionali, assenza di radicamento in Italia, gravità della pena e modalità della condotta) e quindi la misura è stata confermata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e dell'eventuale somma alla Cassa delle ammende, e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata come base per la richiesta di riesame della misura cautelare
art. 110 cod. pen.
contestazione per concorso di persone nella commissione dei reati
d.lgs. n. 286/1998 (art. 12, commi 3 lett. a), b), d) e 3-ter lett. b, d)
normativa sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestata quale reato principale
art. 575 cod. pen.
norma sull'omicidio, richiamata per il capo relativo alla morte del migrante
art. 6 cod. pen.
richiamato nel motivo relativo alla giurisdizione (criteri di collegamento e territorialità)
art. 10 cod. pen.
i criteri di collegamento ex art.10 utilizzabili solo per reati commessi interamente all'estero; se vi è connessione con reati commessi in Italia prevale il criterio del luogo del reato
art. 64 cod. proc. pen.
norma relativa alla valutazione della gravità indiziaria e alle garanzie dell'indagato; censita dalla difesa ma ritenuta correttamente valutata dal Tribunale
art. 370 cod. proc. pen.
richiamato nei motivi di nullità formale degli atti (riguardanti l'impugnazione)
art. 137 e art. 143 cod. proc. pen.
norme sul verbale di esecuzione e sull'udienza di convalida; censite ma non ritenute proponibili nel giudizio di riesame per questioni già sanate o da impugnare specificamente
art. 197-bis cod. proc. pen.
la sanzione di inutilizzabilità prevista riguarda l'uso delle dichiarazioni contro chi le ha rese; le dichiarazioni erga alios possono essere utilizzate per misure cautelari nei confronti di terzi
art. 10-bis e art. 13 d.lgs. n. 286/1998
riferimenti ai reati posti a carico dei migranti coindagati (fattispecie collegate alla gestione dei migranti)
art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.
norme sulla valutazione delle dichiarazioni e della loro attendibilità (contestate dalla difesa ma non specificamente dimostrate)
art. 3 cod. pen. (comma secondo) e art. 7, n. 5 cod. pen.
richiamati in relazione al principio di universalità e al rinvio alla Convenzione ONU (Palermo) per reati commessi su natanti privi di bandiera
legge 16 marzo 2006, n.146 (ratifica Convenzione ONU su crimine organizzato)
ratifica della Convenzione ONU utilizzata per fondare la giurisdizione nazionale su reati transnazionali commessi su imbarcazioni senza bandiera
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti d'ufficio connessi all'esito del ricorso (menzionati nella pronuncia)
Massime di principio
- La giurisdizione italiana può essere esercitata per reati commessi su imbarcazioni prive di bandiera o che entrino nelle acque contigue/territoriali, anche se parte della condotta è avvenuta in alto mare, specialmente per reati gravi collegati a organizzazioni transnazionali (rinvio alle Convenzioni internazionali).
- Nel giudizio di riesame della misura cautelare si possono contestare solo specifici profili relativi all'ordinanza cautelare: nullità o vizi relativi alla convalida dell'arresto e ai verbali di fermo devono essere impugnati nell'ambito della decisione di convalida; non tutte le nullità antecedenti alla misura sono spendibili in sede di riesame.
- Le dichiarazioni rese da coindagati senza difensore non sono automaticamente inutilizzabili ai fini della valutazione della gravità indiziaria nei confronti di terzi: la regola di inutilizzabilità opera quando le dichiarazioni vengono utilizzate contro chi le ha rese (art.197-bis).
- La mancata traduzione dell'ordinanza cautelare nella lingua dell'indagato non ne comporta automaticamente l'invalidità, ma incide sul decorso dei termini di impugnazione e sulla effettiva conoscenza del provvedimento.
- Contestazioni generiche o prive di specificità probatoria (ad es. semplici affermazioni di inattendibilità senza elementi concreti) sono inammissibili: il ricorrente deve indicare chiaramente gli elementi di fatto o di prova posti a fondamento dell'eccezione.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione) può essere fondata su elementi concreti come collegamenti internazionali, assenza di radicamento nel territorio e gravità della pena, anche in assenza di precedenti penali.
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