Sentenza n. 156/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fondato su una condanna per tentata estorsione aggravata
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, aveva chiesto il rinnovo per motivi di lavoro subordinato. Il Questore ha respinto l'istanza ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, richiamando una condanna, all'epoca non definitiva, a otto mesi e ventisei giorni di reclusione e alla multa per tentata estorsione aggravata in concorso, oltre a una precedente condanna per falsità materiale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria, lamentando che l'Amministrazione non avesse verificato la sua situazione lavorativa e la percezione di uno stipendio sufficiente al sostentamento, nonché l'assenza di pericolosità sociale desumibile dallo stile di vita e dall'attività lavorativa. Ha inoltre richiamato le proprie condizioni di salute. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa valutazione dell'attività lavorativa, dei legami familiari, dell'inserimento sociale e del carattere isolato e risalente della condanna, sostenendo anche che il mancato rinnovo avrebbe aggravato i suoi problemi di salute. Nel corso del giudizio la condanna per tentata estorsione è divenuta irrevocabile. Il ricorrente ha inoltre dichiarato genericamente di avere un nucleo familiare e legami familiari in Italia, senza specificarli né provarli.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto che la condanna per tentata estorsione aggravata rientrasse tra quelle automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 380, comma 2, lett. f, c.p.p. La valutazione della pericolosità sociale è stata considerata effettuata direttamente dal legislatore, sicché, in assenza dei presupposti speciali previsti dall'art. 5, comma 5, non era necessaria una autonoma valutazione del Questore sulla pericolosità, né assumevano rilievo decisivo la situazione lavorativa, l'inserimento sociale o la risalenza del fatto. Il bilanciamento con la vita familiare è necessario soltanto quando siano dimostrati effettivi legami familiari nel territorio nazionale; la generica allegazione del ricorrente non era sufficiente. Quanto alle condizioni di salute, il TAR ha rilevato che l'interessato avrebbe potuto presentare, ove ne ricorressero i presupposti, una domanda di permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998, ma non risultava che lo avesse fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Individua le condanne penali ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; per i reati richiamati, la conseguenza ostativa opera automaticamente secondo la disciplina applicata dal giudice.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Prevede il diniego o la revoca del permesso in presenza di condanne ostative, salvo la necessità di considerare i legami familiari e gli altri elementi indicati dalla norma quando ricorrano i relativi presupposti.
art. 380, comma 2, lett. f, c.p.p.
È richiamato quale disposizione che ricomprende la tentata estorsione aggravata tra i reati rilevanti ai fini dell'automatismo ostativo.
art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998
Consente, ove sussistano i presupposti, la richiesta di un permesso di soggiorno per cure mediche; tale possibilità non è stata attivata dal ricorrente nel giudizio.
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nel giudizio finché il difensore non sia sostituito da altro difensore.
art. 13, comma 5, seconda parte, d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione al deferimento all'autorità giudiziaria per la mancata ottemperanza al provvedimento di espulsione con partenza volontaria.
Massime di principio
- Quando il cittadino straniero è stato condannato per uno dei reati automaticamente ostativi previsti dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno può fondarsi direttamente sulla condanna, senza una distinta valutazione amministrativa della pericolosità sociale, salvo il ricorrere dei presupposti speciali previsti dall'art. 5, comma 5, della stessa legge.
- La condanna per un reato ostativo può fondare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno anche quando, al momento dell'adozione del provvedimento, non sia ancora definitiva, purché rientri nella fattispecie prevista dalla disciplina applicabile; la definitività sopravvenuta nel corso del giudizio conferma comunque la rilevanza del titolo penale.
- Il bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e diritto alla vita familiare presuppone l'allegazione specifica e la prova dell'esistenza e dell'effettività dei legami familiari nel territorio nazionale; una generica dichiarazione di avere un nucleo familiare non è sufficiente.
- In presenza di una condanna automaticamente ostativa, la situazione lavorativa, l'inserimento sociale, lo stile di vita e la risalenza del fatto non impongono, in assenza dei presupposti per il bilanciamento familiare, una autonoma rivalutazione della pericolosità sociale da parte del Questore.
- Le condizioni di salute non impediscono di per sé il diniego del rinnovo del permesso fondato su una condanna ostativa, ferma restando la possibilità per l'interessato di presentare, ove ne ricorrano i presupposti, una distinta domanda di permesso di soggiorno per cure mediche.
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