Risposta n. 125 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente ritiene che la donazione dell'usufrutto rimuova l'unica causa ostativa e consenta l'applicazione del regime forfetario.
Cause ostative al regime forfetario e donazione dell'usufrutto di una quota in società di persone.
Il quesito
La contribuente chiede se la donazione dell'usufrutto della propria quota di accomandante in una società in accomandita semplice, mantenendo la nuda proprietà, faccia venir meno la causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014 per l'accesso al regime forfetario e se tale effetto operi già per il 2019.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che il possesso della nuda proprietà integri comunque la causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d), della legge n. 190/2014. Per il 2019 il regime forfetario resta applicabile, ma la causa ostativa deve essere rimossa entro il 31 dicembre 2019 per evitare la fuoriuscita dal regime dal 2020; se la partecipazione è dismessa entro tale termine, la decadenza non opera nel 2020.
Cause ostative al regime forfetario e nuda proprietà di una quota in società di persone
L'interpello riguarda l'applicazione del regime forfetario a una dottore commercialista che detiene una partecipazione del 15% in una società in accomandita semplice operante nel commercio di materiali da costruzione. La questione nasce dalla volontà di donare l'usufrutto della quota al nipote, mantenendo la sola nuda proprietà, e dal dubbio se tale operazione elimini la causa ostativa prevista dalla disciplina del forfetario.
Fattispecie rappresentata
L'istante è iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e partecipa come socio accomandante a una s.a.s. che svolge esclusivamente attività identificata dal codice ATECO 47.52.30. Nel corso del 2019 intende trasferire al nipote il solo diritto di usufrutto della quota, con conseguente permanenza in capo alla contribuente della nuda proprietà. La contribuente precisa che, già per il periodo d'imposta 2019, non dichiarerà il reddito di partecipazione della società di persone nel modello Redditi 2020.
Quesito del contribuente
La contribuente domanda se la donazione dell'usufrutto della quota sociale faccia venir meno la causa ostativa all'accesso al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 145/2018, e, in caso affermativo, se la rimozione della causa ostativa produca effetti già dal periodo d'imposta 2019.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l'istante, la cessione dell'usufrutto consentirebbe di eliminare l'unica causa ostativa presente, rendendo quindi applicabile il nuovo regime forfetario disciplinato dalla legge n. 190/2014 come modificata dalla legge di bilancio 2019.
Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia
L'Agenzia ricorda che il regime forfetario è previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La legge di bilancio 2019 ha ampliato l'ambito applicativo del regime e ha riformulato alcune cause ostative, tra cui quella prevista dalla lettera d) del comma 57.
La causa ostativa in esame riguarda gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR. L'Agenzia richiama inoltre la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che interpreta la nuova formulazione della disposizione secondo la ratio legis e chiarisce che la causa ostativa non opera solo se il contribuente la rimuove preventivamente nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, salvo quanto precisato per le partecipazioni in s.r.l.
Per il solo periodo d'imposta 2019, la stessa circolare precisa che, in considerazione della pubblicazione della legge di bilancio 2019 in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018 e in applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 212/2000, chi si trovava già in una situazione ostativa a quella data può comunque applicare il forfetario nel 2019, purché rimuova la causa ostativa entro il 31 dicembre 2019; in difetto, fuoriuscirà dal regime dal 2020.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia afferma preliminarmente che il parere non riguarda la verifica di tutti gli altri requisiti di accesso al regime forfetario né delle ulteriori cause ostative previste dalla legge.
Nel merito, l'Agenzia richiama il chiarimento della circolare n. 9/E del 2019 secondo cui il possesso di una partecipazione a titolo di nuda proprietà costituisce causa ostativa, poiché non è escluso dalla norma e non contrasta con la ratio della stessa. Di conseguenza, la semplice donazione dell'usufrutto non è sufficiente a far venir meno la causa ostativa, poiché resta in capo all'istante la nuda proprietà della quota.
L'Agenzia conclude quindi che la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014 risulta integrata e che l'istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del comma 71 del medesimo articolo, mentre resta applicabile il regime per il 2019. Tuttavia, se la contribuente dismette la partecipazione nella s.a.s. entro il 31 dicembre 2019, non decadrà dal forfetario nel 2020.
Conclusioni operative
L'interpello chiarisce che, ai fini del regime forfetario, non rileva solo la titolarità piena della partecipazione, ma anche il mantenimento della nuda proprietà. Per evitare la fuoriuscita dal regime dal 2020, la contribuente deve quindi eliminare integralmente il collegamento partecipativo alla società di persone entro la fine del 2019.
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