Cassazione Civile, Ordinanza n. 20625/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso perché prende atto della definizione agevolata della controversia da parte della contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e, sulla base della documentazione prodotta, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, ponendo le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, contestando il disconoscimento dei costi dedotti e dell'IVA detratta relativi a fatture emesse nei suoi confronti da una società ritenute oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale del Veneto, in appello, aveva invece accolto la sua impugnazione. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado articolando tre motivi, ma prima della decisione la contribuente si costituiva evidenziando di avere presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, producendo la documentazione della domanda e del pagamento dell'unica rata dovuta.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 119/2018
è richiamato come base normativa della domanda di definizione della controversia; la presentazione della domanda e il pagamento dell'unica rata dovuta determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la parte abbia validamente aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dalla legge e abbia provveduto al pagamento dovuto, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite preclude l'esame dei motivi di ricorso, rendendo irrilevante la decisione sul merito dell'avviso di accertamento impugnato.
- In caso di estinzione del processo per cessata materia del contendere, le spese restano regolate secondo il criterio indicato dal provvedimento, con carico alla parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
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