Cassazione Penale, Sentenza n. 20163/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la revoca della misura alternativa della semilibertà. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 51 I. 26 luglio 1975, n. 354, in quanto la revoca sarebbe stata disposta sulla base di un unico episodio ritenuto insufficiente a giustificare la revoca; (ii) motivazione apparente e apodittica (art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e c)), sostenendo che l'episodio (egli ferito da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava all'esterno del domicilio) non integrava una violazione delle prescrizioni perché il luogo era una pertinenza recintata del bungalow in cui abitava e che, in ogni caso, l'essere vittima di una sparatoria non prova il suo coinvolgimento in dinamiche criminali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ai fini della revoca della semilibertà può rilevare anche un singolo episodio che, per natura e modalità, arrechi grave vulnus al rapporto fiduciario e dimostri l'inidoneità del trattamento; nel caso concreto la presenza all'esterno del domicilio, in violazione della prescrizione, e l'episodio di cui fu vittima erano idonei a motivare la revoca. Sul piano motivazionale la decisione del Tribunale di sorveglianza è stata considerata logica e sufficiente; la Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui la valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se le censure si limitano a proporre una diversa lettura delle stesse circostanze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - art. 51-ter
art. 51-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata quale base per la sospensione e la revoca della misura alternativa (semilibertà) in caso di violazione delle prescrizioni; la Corte ammette che anche singoli episodi gravi possano giustificare la revoca
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - art. 51
art. 51, L. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato nell'impugnazione: disciplina le misure alternative e le condizioni per la loro revoca; la Corte ne interpreta l'applicazione in senso che la perdita del rapporto fiduciario può derivare anche da un unico comportamento grave
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Base normativa per il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge: la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la valutazione di merito sulla revoca è congrua
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama il vizio di motivazione apparente o insufficiente; la Corte ha invece ritenuto la motivazione adeguata, logica e priva di manifesta illogicità
codice di procedura penale - art. 616
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La revoca della semilibertà può fondarsi anche su un unico episodio, se tale condotta arreca un grave vulnus al rapporto fiduciario tra il condannato e gli organi del trattamento e denota inidoneità al percorso rieducativo.
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione di merito; le censure sono ammesse solo se riguardano la sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, non la diversa valutazione dei fatti.
- L'essere vittima di un fatto (es. aggressione o sparatoria) non esclude automaticamente la revoca se il fatto si innesta in una condotta che viola prescrizioni della misura alternativa (es. divieto di allontanarsi dal domicilio) o è indicativa di coinvolgimento in dinamiche deviate.
- Per contrastare efficacemente una revoca è necessario far emergere elementi fattuali chiari (es. prova che il luogo era effettivamente zona autorizzata, attestazioni, documenti) o dimostrare errori logici/omissioni nella motivazione del giudice di merito.
- La difesa dovrebbe concentrare i rilievi di cassazione sulla manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione, e non sulla semplice interpretazione alternativa dei fatti già valutati dal giudice di merito.
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