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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-297/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 14 July 2021. — Fashioneast Sàrl and AM.VI. Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU figurative mark RICH JOHN RICHMOND – Absence of genuine use of a trade mark – Article 51(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001) – Use in a form differing in elements which alter the distinctive character of the mark – Point (a) of the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation No 207/2009 (now point (a) of the second subparagraph of Article 18(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-297/20

Giurisprudenza europea62020TJ0297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato la revoca del marchio figurativo RICH JOHN RICHMOND per difetto di uso effettivo. Le prove prodotte dai titolari mostravano, al più, l’uso separato di RICH, RICHMOND o JOHN RICHMOND, ma non di un unico segno conforme al marchio registrato o a una variante che ne conservasse il carattere distintivo. Il Tribunale ribadisce che l’uso genuino richiede un impiego del marchio come indicatore di origine e che la deroga per forme leggermente diverse non copre segni autonomi e distinti.

Revoca di marchio UE per difetto di uso effettivo: uso di segni separati (RICH / RICHMOND / JOHN RICHMOND) non sufficiente a integrare l’uso del marchio figurativo registrato RICH JOHN RICHMOND.

La questione giuridica

Se le prove prodotte dai titolari dimostrassero un uso genuino del marchio figurativo UE registrato, pur non nella forma esatta registrata, ma in una forma differente consentita dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009; in particolare, se l’uso separato dei segni RICH e RICHMOND, ovvero di JOHN RICHMOND, potesse essere considerato uso del marchio complessivo RICH JOHN RICHMOND senza alterarne il carattere distintivo.

Principio di diritto

In materia di revoca di un marchio UE per mancato uso, l’uso in una forma diversa da quella registrata è idoneo solo se le differenze non alterano il carattere distintivo del segno registrato. Nel caso di un marchio figurativo composto da più elementi distintivi, l’uso separato di alcuni di essi su parti diverse del prodotto, o l’uso di un singolo elemento in un contesto commerciale riferito a un’altra denominazione, non equivale all’uso del marchio complessivo quando manchino elementi distintivi essenziali o la particolare combinazione grafica originaria. Di conseguenza, il Tribunale conferma la revoca perché le prove non dimostrano un uso genuino del marchio RICH JOHN RICHMOND né in forma registrata né in forma sostanzialmente equivalente.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 51, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 58, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625, articoli 80 e 82
  • Regolamento (CE) n. 2868/95, regola 22, paragrafo 3, e regola 40, paragrafo 5
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001

Revoca del marchio UE RICH JOHN RICHMOND per mancato uso

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso attiene al settore moda e, più precisamente, alla prova dell’uso genuino di un segno complesso registrato come RICH JOHN RICHMOND.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio figurativo contestato era stato registrato il 27 febbraio 2011 per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25. Il 9 dicembre 2016 Moschillo Srl aveva chiesto la revoca per tutti i prodotti registrati, invocando il difetto di uso effettivo ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. I titolari avevano depositato documenti per provare l’uso, ma la divisione di cancellazione aveva revocato il marchio in toto; la commissione di ricorso aveva poi confermato la decisione.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale precisa che il procedimento è disciplinato dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 come modificato dal regolamento 2015/2424, mentre i riferimenti al regolamento 2017/1001 vanno intesi come riferiti alle norme corrispondenti del regolamento precedente. Richiama inoltre la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, che impone di provare l’uso quanto a luogo, tempo, portata e natura.

Questioni esaminate dal Tribunale

La società ricorrente sosteneva che i documenti prodotti dimostrassero l’uso dei due elementi distintivi del marchio, in particolare:

  • l’elemento RICH, usato come sub-brand;
  • l’elemento RICHMOND, corrispondente al marchio della casa. Secondo la ricorrente, l’uso congiunto ma separato di tali elementi, nonché l’uso di JOHN RICHMOND o di cataloghi e fatture con il riferimento RICH, avrebbero dovuto essere considerati uso genuino del marchio registrato o comunque di una variante non alterante il suo carattere distintivo.

Ragionamento del Tribunale sulla natura dell’uso

Il Tribunale ribadisce che l’uso genuino deve riguardare il marchio nella sua funzione essenziale di garanzia dell’origine imprenditoriale dei prodotti. L’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 consente l’uso in una forma diversa solo quando le modifiche non incidono sul carattere distintivo del marchio registrato.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che:

  • le prove non mostravano il marchio nella forma esatta registrata;
  • nelle fotografie i termini RICH e RICHMOND apparivano su parti diverse dei prodotti, come segni autonomi e non come un unico marchio;
  • l’elemento JOHN non risultava utilizzato nelle stesse condizioni, pur essendo parte distintiva della combinazione registrata;
  • la particolare stilizzazione grafica del marchio registrato non era riprodotta.

Il Tribunale sottolinea che non è possibile fondare la prova dell’uso su mere probabilità o supposizioni: occorrono elementi oggettivi e solidi. Anche la presenza di un prodotto in un catalogo o in un negozio RICHMOND non basta a trasformare l’uso del solo elemento RICH in uso del marchio complessivo.

Valutazione delle singole prove

Il Tribunale esamina poi le diverse linee difensive:

  • fotografie e dichiarazione di un soggetto terzo: la dichiarazione non era corroborata in modo sufficiente, mentre alcune foto consentivano di leggere RICHMOND solo in parte e quindi solo in quelle immagini l’uso poteva essere riconosciuto per intero;
  • uso combinato di RICH e RICHMOND: non trattandosi di un segno unico, ma di due segni autonomi collocati separatamente, non vi era uso del marchio registrato;
  • cataloghi RICHMOND: il contesto commerciale non bastava a dimostrare che il segno usato sui prodotti comprendesse anche RICHMOND oltre a RICH;
  • contratti di licenza e fatture: i contratti non menzionavano espressamente il marchio contestato e le fatture richiamavano soltanto RICH; inoltre, i beni fatturati non coincidevano con quelli coperti dagli accordi.

Esito e dispositivo

Il Tribunale conclude che nessuna delle censure era fondata e che i titolari non avevano dimostrato un uso genuino del marchio in forma registrata né in una forma consentita dalla norma sulle varianti ammissibili. Conferma quindi la valutazione della commissione di ricorso, respinge integralmente il ricorso e condanna Fashioneast Sàrl e AM.VI. Srl alle spese.

Principio ricavabile

La sentenza conferma che, ai fini della conservazione di un marchio UE, non basta l’uso frammentario di alcuni elementi del segno né l’uso di segni autonomi associati commercialmente tra loro. La variante di uso prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), copre solo modifiche non sostanziali che lascino intatto il carattere distintivo del marchio registrato; quando mancano elementi distintivi essenziali o la peculiare combinazione grafica, l’uso non è idoneo a evitare la revoca.

Come è indicizzato

Materiemarchi uerevoca per non usoprova dell’uso effettivocarattere distintivo del marchiosettore moda

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