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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12509/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva un vizio procedurale per avere il Tribunale di Chieti celebrato il giudizio di primo grado in assenza dell'imputato, il quale si trovava detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Pescara. La difesa aveva comunicato tale stato di detenzione mediante PEC (11/01/2020) chiedendo di provvedere alla traduzione, ma la traduzione non fu disposta e il Tribunale procedette comunque; sulla base di ciò si lamentava la nullità del procedimento per violazione delle norme che impediscono di procedere in assenza dell'imputato legittimamente impedito a comparire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur richiamando la possibilità di valutare la correttezza in diritto di decisioni in rito indipendentemente dalla motivazione addotta, ha accertato dagli atti che il Tribunale era stato informato dello status detentionis di Ferretti (ricevimento della PEC e annotazione nei verbali) e nondimeno non aveva disposto la traduzione. Essendo sussistente un impedimento legittimo alla comparizione, la Corte ha dichiarato annullate senza rinvio sia la sentenza di appello che quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per la celebrazione di un nuovo giudizio di primo grado.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Citato in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale; riguarda norme emergenziali sul procedimento ma non è il fulcro della decisione sulla nullità per mancata traduzione

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso in Cassazione (limiti di enunciazione); la Corte ha ammesso il ricorso nei limiti previsti e ha valutato il vizio processuale denunciato

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto per altra causa, la sua mancata traduzione in Tribunale, quando il fatto è portato a conoscenza dell'organo giudicante, configura un impedimento legittimo che impedisce di procedere regolarmente e può determinare la nullità del giudizio
  • La comunicazione dello stato di detenzione tramite PEC, se ricevuta e risultante dagli atti, obbliga l'autorità giudicante a provvedere alla traduzione o ad adottare altri provvedimenti idonei; l'inerzia può essere motivo di annullamento
  • La Corte di Cassazione può sindacare la correttezza in diritto delle decisioni in rito anche se la motivazione del giudice territoriale è carente o difettosa; in presenza di nullità processuali rilevanti annulla le sentenze e dispone il rinvio per un nuovo giudizio
  • La censura relativa a vizi processuali di carattere nullo va tempestivamente prospettata (in appello e poi in cassazione se necessario); l'accertamento documentale (PEC, verbali) è determinante per valutare la fondatezza della doglianza
  • In situazione analoga la difesa deve documentare l'avvenuta comunicazione dello status detentionis e chiedere espressamente la traduzione; il giudice deve motivare eventuali scelte diverse o l'impossibilità di procedere

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