Ordinanza n. 266/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento del Comando Militare della Capitale – SM Ufficio Alloggi prot. M_D A7D05B4 REG2022 0013796 del 14/02/2022, a firma del Vice Comandante Gen. D. Paolo Riccò, avente ad oggetto “ELI0056 (CECINA, via C. Ginori n. 100). Determinazione dell’indennità di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011. Comunicazione di conclusione del procedimento e decorrenza dell’importo rideterminato ”, con il quale è stata comunicata al Ten. Col. Antonio Iannaccone la rideterminazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 dell’indennità di occupazione relativamente ad una presunta e pretesa utilizzazione sine titulo da parte sua dell’Alloggio di Servizio ASI ELI0056 e contestualmente preannunciato l’obbligo di corrispondere mensilmente l’importo di € 1.602,17 a decorrere dal 24/02/2022, nonché intimato il rilascio dello stesso entro la data del 23/02/2022 pena l’avvio delle procedure amministrative per il suo recupero forzoso in ragione dell’art. 333 del D.P.R. n. 90/2010 e l’addebito delle relative spese sostenute dall’Amministrazione della Difesa; b) della scheda riepilogativa del Comando Militare della Capitale – SM Ufficio Alloggi allegata al provvedimento di cui al punto a), relativa alla quantificazione e/o determinazione dell’importo mensile del canone dell’Alloggio di Servizio ASI ELI0056, calcolato al valore di mercato; c) nonché di ogni altro atto del procedimento, preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente in quanto finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato, e quindi: per quanto possa occorrere, della nota del Comando Militare della Capitale – SM Ufficio Alloggi prot. M_D E24476 REG2021 0076737 del 29/12/2021, a firma del Comandante Gen. C.A. Rosario Castellano, avente ad oggetto “Avviso per il rilascio dell’alloggio di servizio ASI n. ELI0056 sito in CECINA (LI), via Ginori 100. Comunicazione di avvio del procedimento per la determinazione dell’indennità di occupazione calcolata ai sensi del D.M. 16 marzo 2011”; per quanto possa occorrere, della nota del Comando Militare della Capitale prot. M_D A7D05B4 REG2022 0005393 del 20/01/2022, a firma del Vice Comandante Gen. D. Paolo Riccò, avente ad oggetto “Alloggio di servizio ASI ELI0056, sito in CECINA (LI), via Ginori n. 100. Utente Ten. Col. Antonio IANNACCONE. Comunicazione dell’Ufficiale a seguito del provvedimento di rilascio emesso da Comando”; per quanto possa occorrere, della nota del Comando Militare della Capitale – SM Ufficio Alloggi prot. M_D A7D05B4 REG2022 0015828 del 18/02/2022, a firma del Vice Comandante Gen. D. Paolo Riccò, avente ad oggetto “Alloggio ELI0056. Determinazione dell’indennità di occupazione ai sensi DM 16 marzo 2011”; per quanto possa occorrere, della nota del Comando Militare della Capitale prot. M_D A7D05B4 REG2022 0028011 del 25/03/2022, a firma del Comandante Gen. C.A. Rosario Castellano, avente ad oggetto “Richiesta di esercizio dell’autotutela amministrativa ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90 avverso il provvedimento di rideterminazione dell’indennità di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 in data 14 febbraio 2022”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione dell’indennità di occupazione dell’alloggio di servizio ASI e intimazione al rilascio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Militare della Capitale aveva rideterminato, ai sensi del D.M. 16 marzo 2011, l’indennità di occupazione dell’alloggio di servizio ASI, quantificandola in euro 1.602,17 mensili, con decorrenza dal 24 febbraio 2022, e aveva intimato il rilascio dell’immobile entro il 23 febbraio 2022, preannunciando l’avvio delle procedure di recupero forzoso e l’addebito delle spese. Sono stati impugnati anche la scheda riepilogativa di quantificazione del canone e gli ulteriori atti del procedimento, compresa la comunicazione di avvio del procedimento, la comunicazione dell’Ufficiale successiva al provvedimento di rilascio, una nota di determinazione dell’indennità e la richiesta di esercizio dell’autotutela amministrativa. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato rinviato per consentire l’esame di una produzione documentale tardiva del Ministero e garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e il contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Il Ministero della Difesa ha depositato una corposa documentazione soltanto il 16 giugno 2026, alla vigilia dell’udienza pubblica del 17 giugno 2026, sebbene a tale documentazione avesse già fatto riferimento nella memoria depositata il 15 maggio 2026. Il Collegio ha ritenuto necessario esaminare la documentazione ai fini della decisione e ha escluso che fosse opportuno espungerla per violazione del termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. e acquisirla successivamente ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. Ha quindi disposto il rinvio della trattazione, ritenendo integrati i presupposti eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., così da salvaguardare le prerogative difensive del ricorrente, la parità delle parti e il contraddittorio. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 settembre 2026, con pienezza dei termini a difesa.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito degli atti e dei documenti processuali è richiamato quale termine violato dalla produzione documentale effettuata dal Ministero alla vigilia dell’udienza.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La disposizione è individuata quale base normativa per disporre eccezionalmente il rinvio della trattazione quando ciò sia necessario a garantire la pienezza dei termini di difesa e il contraddittorio.
art. 64, comma 3, c.p.a.
La norma è richiamata quale possibile fondamento per l’acquisizione officiosa della documentazione, soluzione ritenuta non opportuna nel caso concreto rispetto al rinvio della causa.
Massime di principio
- Quando una parte deposita documenti rilevanti soltanto alla vigilia dell’udienza, in violazione del termine processuale per il deposito, il giudice può evitare l’espunzione degli atti se il loro esame è necessario per decidere la controversia, disponendo invece il rinvio della trattazione per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
- Il rinvio eccezionale della trattazione è giustificato quando la produzione documentale tardiva incide concretamente sulla possibilità della controparte di esaminare gli atti e replicare, dovendo essere salvaguardati la parità delle parti e il contraddittorio.
- La scelta tra espunzione della produzione tardiva, acquisizione officiosa e rinvio della trattazione deve essere orientata da esigenze di effettività della difesa e di economicità processuale; ove la documentazione sia necessaria alla decisione, il rinvio può consentire il suo esame senza sacrificare le garanzie processuali della controparte.
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