Cassazione Penale, Ordinanza n. 09608/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto condannato in appello ha proposto ricorso per cassazione personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato: nel giudizio di legittimità, infatti, l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il testo evidenzia inoltre che, essendo la causa di inammissibilità non assistita da assenza di colpa, trova applicazione la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, rilevando la mancanza di legittimazione a proporlo senza la sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale misura e non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale rende l'impugnazione inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Viene richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto e sottoscritto da un difensore munito di speciale abilitazione; la proposizione personale determina inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, la Corte deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
- La verifica della legittimazione formale alla proposizione del ricorso è pregiudiziale rispetto all'esame di qualunque motivo di merito.
Come è indicizzato
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