Cassazione Civile, Ordinanza n. 06879/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soggetto NCC)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato nove verbali elevati per accesso con veicolo NCC in una zona a traffico limitato senza prescritta autorizzazione. In primo grado l’opposizione era stata rigettata; in appello sosteneva che la comunicazione del 27 luglio 2015, effettuata ai sensi dell’art. 5-bis della L. n. 21 del 1992, dovesse essere qualificata non come mero permesso giornaliero ma come comunicazione idonea a consentire l’inserimento della targa nella lista bianca per l’accesso alla ZTL e alle corsie preferenziali senza limiti temporali. Con il ricorso per cassazione deduceva: violazione dell’art. 113 c.p.c. per omessa corretta qualificazione giuridica della comunicazione; violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione contraddittoria e insufficiente; violazione dell’art. 5-bis L. n. 21 del 1992, assumendo che gli NCC autorizzati da altri Comuni non dovessero indicare di volta in volta i dettagli del servizio e che la disciplina comunale richiamata non imponesse un permesso giornaliero.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza del Tribunale di Roma e rinviando la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittime le sanzioni ai sensi dell’art. 5-bis della L. n. 21 del 1992, poiché al momento delle violazioni contestate, nel 2015, tale disposizione non era ancora efficace, essendo sospesa la sua applicazione. Al tempo stesso ha escluso che ciò valesse a riconoscere un diritto generale e illimitato di accesso alla ZTL, confermando che la disciplina concreta del transito può essere regolata dal Comune nei limiti consentiti dalla legge.
Norme richiamate
art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992
norma posta a base dell’opposizione ai verbali del codice della strada.
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
norma processuale richiamata per il rito dell’opposizione alle sanzioni amministrative.
art. 7 Codice della strada
disposizione violata secondo i verbali relativi all’accesso in ZTL senza autorizzazione.
art. 113 c.p.c.
dedotto come violato per la mancata diversa qualificazione giuridica della comunicazione del 27 luglio 2015.
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione ritenuta contraddittoria e insufficiente.
art. 111 Cost.
invocato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
L. n. 21 del 1992
la Corte ha ritenuto che la norma non fosse efficace al momento delle violazioni del 2015 per effetto della sospensione della fattispecie.
L. n. 21 del 1992
le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, hanno affermato che tali disposizioni restavano vigenti e applicabili durante il periodo di sospensione delle nuove fattispecie.
d.l. n. 244 del 2016
norma di interpretazione autentica richiamata per la sospensione dell’efficacia delle nuove fattispecie fino al termine indicato.
d.l. n. 207 del 2008
disposizione che ha introdotto fattispecie poi ritenute solo integrative e non abrogative della disciplina previgente.
L. n. 14 del 2009
legge di conversione del d.l. n. 207 del 2008 richiamata nel percorso normativo.
d.l. n. 5 del 2009
richiamato nei precedenti giurisprudenziali sulla circolazione NCC nelle ZTL durante la sospensione della disciplina applicativa.
L. 9 aprile 2009, n. 33
legge di conversione del d.l. n. 5 del 2009 richiamata nei precedenti giurisprudenziali.
Massime di principio
- In materia di sanzioni per accesso in ZTL da parte di veicoli NCC, occorre verificare quale disciplina fosse effettivamente vigente al momento dei fatti: una norma sopravvenuta ma sospesa nell’efficacia non può fondare la legittimità della sanzione.
- Le disposizioni introdotte in materia di NCC da interventi successivi non necessariamente abrogano la disciplina previgente; se il legislatore ne sospende l’efficacia, restano applicabili le norme anteriori nella parte compatibile.
- Il riconoscimento della facoltà di usare corsie preferenziali o accedere a ZTL per i veicoli NCC non implica un diritto incondizionato e illimitato: la disciplina concreta del transito può essere subordinata a regolamentazione comunale e ad adempimenti preventivi, purché non si traduca in un divieto sostanziale.
- Nel giudizio di legittimità è censurabile la decisione di merito che applichi una disposizione non ancora efficace al momento dell’illecito contestato.
- La comunicazione amministrativa prevista per l’accesso dei veicoli NCC va interpretata secondo il suo contenuto e il quadro normativo vigente, senza attribuirle effetti tipici di un’autorizzazione se tali effetti non risultano dalla legge o dal regolamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06784/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06785/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06788/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →