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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26986/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva convalidato un sequestro preventivo d'urgenza disposto dal G.I.P. (del 24/10/2024) per il delitto previsto dagli artt. 81, comma finale, c.p. e 2 d.lgs. n.74/2000. In cassazione la difesa deduceva: (1) vizio per violazione del divieto di ne bis in idem e giudicato cautelare, in quanto un precedente decreto di sequestro era stato annullato dal Tribunale del riesame (10/10/2024) e, nondimeno, il P.M. aveva richiesto un nuovo sequestro sui medesimi beni prima del deposito della motivazione; (2) carenza e apparente motivazione circa il requisito del periculum in mora, poiché i beni erano rimasti nella disponibilità degli indagati per anni e la valutazione del rischio di dispersione risultava ipotetica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) il principio del ne bis in idem non impedisce la richiesta/adozione di un nuovo sequestro sui medesimi beni quando la motivazione dell'ordinanza di annullamento non sia ancora depositata e non sia stato proposto ricorso avverso quell'annullamento; (2) il secondo decreto cautelare indicava elementi non esaminati precedentemente (annotazione di p.g. che evidenziava la costituzione di nuove società idonee a svuotare patrimoni) e la motivazione del G.I.P. sul periculum in mora non è apparente né manifestamente illogica. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Riferimento al concorso di norme e al reato contestato; la sentenza non sviluppa un'interpretazione specifica di questo articolo oltre al collegamento con l'incolpazione provvisoria.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata in relazione al delitto fiscale contestato; la Corte la cita come parte della fattispecie penalmente contestata alla ricorrente.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama che la motivazione deve indicare il periculum in mora rapportato all'esigenza anticipatoria della confisca.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte richiama i poteri del Tribunale di integrare la motivazione ai sensi del comma 7 e valorizza la giurisprudenza sul deposito della motivazione e sui limiti del giudicato cautelare.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice istruttore il potere di integrare la motivazione del decreto di sequestro per finalità di confisca; la Corte conferma la possibilità di integrazione motivazionale da parte del Tribunale.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivare i mezzi di impugnazione; la Corte non cambia la portata dell'articolo ma lo inserisce nel quadro processuale impugnatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte le utilizza per inquadrare i motivi dedotti dalla difesa (violazione di norme e vizi di motivazione).

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del riesame e alla valutazione del periculum; la Corte non ne modifica l'interpretazione ma lo tiene presente nel quadro normativo.

  • art. 240 cod. pen.

    Regola la confisca; collegato all'art. 321 c.p.p. per definire l'oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e la necessità della motivazione sul periculum in mora.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze cautelari reali alla violazione di legge o a vizi radicali della motivazione; la Corte ribadisce tale limitazione e respinge la critica meramente in fatto.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem non impedisce la richiesta o l'adozione di un nuovo sequestro sui medesimi beni se l'annullamento precedente non ha ancora la motivazione depositata e il P.M. non impugna quell'annullamento; la contemporanea pendenza di due iniziative cautelari (se il P.M. impugna) genererebbe invece litispendenza cautelare vietata.
  • L'annullamento di un sequestro per totale carenza motivazionale sul periculum in mora non crea giudicato cautelare che impedisca un nuovo sequestro, salvo che nell'annullamento siano state espresse valutazioni di merito sui presupposti della misura.
  • Il requisito del periculum in mora va motivato con elementi specifici e non può fondarsi su affermazioni generiche circa la fungibilità del denaro; sono ammesse valutazioni basate sulle modalità dei comportamenti e su concreti indizi di rischio di dispersione (es. costituzione di nuove societa' per svuotare patrimoni).
  • Il giudice può integrare la motivazione del decreto di sequestro ai sensi degli artt. 309(9) e 324(7) c.p.p.; una motivazione incompleta ma collegata a fatti concreti non è necessariamente 'apparente' o inesistente.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari reali è ristretto: la critica alla valutazione del giudice del merito degli elementi di pericolo rientra generalmente nel divieto di riesame, salvo vizi di legge o motivazioni radicalmente carenti o manifestamente illogiche.
  • Per ottenere la legittimità di un nuovo sequestro dopo annullamento, il P.M. dovrebbe raccogliere e documentare novità o elementi rafforzativi del periculum (nuove condotte, atti idonei a disperdere il patrimonio) e valutare strategicamente se impugnare l'annullamento o proporre una nuova istanza cautelare.

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