Sentenza n. 1760/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Trapani che aveva disposto il pagamento di 1.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, notificata all’Amministrazione l’8 gennaio 2025, divenuta definitiva con attestazione del passaggio in giudicato del 9 settembre 2025. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di 1.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente. Il Ministero, pur costituendosi, non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine giudiziale di pagamento, nonché le conseguenti misure sostitutive.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’Amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo e del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e può essere promosso anche per sentenze definitive del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
La disposizione consente l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, incluso l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 la disciplina richiamata dal giudice per l’assenza di compenso ulteriore del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione sia rimasta inadempiente.
- Per proporre l’azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre contestualmente l’intervento sostitutivo del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La disciplina che esclude un compenso ulteriore per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi alle condanne ex legge Pinto può essere applicata analogicamente anche agli interventi sostitutivi concernenti altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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