Cassazione Penale, Ordinanza n. 23122/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, lo ha condannato altresì al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. I motivi dedotti erano due: da un lato la lamentata mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva; dall'altro il vizio di motivazione, soprattutto in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La Corte rileva però che la censura sulla prova decisiva non indicava neppure quali mezzi istruttori fossero stati ritualmente richiesti ex art. 495, comma 2, c.p.p., né poteva essere evocato il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 c.p.p. Inoltre, la dedotta ludopatia non risultava devoluta in appello come elemento idoneo ad escludere l'imputabilità, per cui la questione era inammissibilmente nuova in cassazione. Il resto del ricorso veniva ritenuto una mera proposta di ricostruzione alternativa dei fatti e della prova, priva di un effettivo dedotto travisamento della prova e priva di specifiche censure di legittimità anche quanto al dolo.
Norme richiamate
art. 495, comma 2, c.p.p.
La mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo con riguardo a mezzi istruttori ritualmente articolati ai sensi di questa disposizione.
art. 507 c.p.p.
Il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice non può essere posto a fondamento del motivo relativo alla mancata assunzione di prova decisiva.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Non sono deducibili in cassazione questioni non devolute specificamente al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 507 c.p.p.
Il riferimento ai poteri istruttori officiosi del giudice di merito non è idoneo a fondare la doglianza di mancata prova decisiva in cassazione.
Massime di principio
- La doglianza di mancata assunzione di una prova decisiva è ammissibile solo se riferita a specifici mezzi di prova ritualmente richiesti nel giudizio di merito; non può essere surrettiziamente fondata sull'omesso esercizio dei poteri officiosi del giudice.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non devolute con specificità al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non proponibili prima.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o della prova: occorre dedurre un effettivo vizio di legittimità, come un concreto travisamento della prova o un vizio motivazionale rilevante nei limiti del sindacato di legittimità.
- Quanto all'elemento soggettivo, non è sufficiente un richiamo ipotetico o congetturale: la censura deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specifiche illogicità o violazioni di legge.
- Quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile, alla declaratoria segue la condanna alle spese e, se ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso, anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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