Cassazione Penale, Sentenza n. 9280/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in rinnovato giudizio disposto da questa Corte, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato associativo in materia di stupefacenti (capo 67) e la sua qualificazione come promotore/organizzatore; dedotte censure per mancata, contraddittoria o illogica motivazione in ordine al vincolo associativo e alla qualità apicale della partecipazione; contestata altresì l'assenza del "tratto grafico" della motivazione sul rigetto della richiesta delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità estrinseca e meramente volto a riesaminare il giudizio di merito, senza confrontarsi con il dettagliato apparato probatorio e motivazionale della sentenza impugnata (che aveva valorizzato, in particolare, le intercettazioni e il ruolo centrale dell'imputato nell'approvvigionamento, trasporto e smercio di cocaina). Quanto alle attenuanti generiche, il motivo di gravame era giudicato eccessivamente vago e non fondato su elementi concreti desumibili dagli atti, per cui la Corte non era obbligata a motivare specificamente. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha altresì precisato che la motivazione poteva essere resa in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiede che il ricorso per cassazione indichi in modo specifico i motivi di impugnazione; qui è stato richiamato per sottolineare l'obbligo di specificità estrinseca dei motivi
art. 616 cod. proc. pen.
consente alla Corte di condannare la parte che promuove un ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Sent. C. Cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la quantificazione equa della somma a favore della Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: argomentazioni generiche o 'promiscue' sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non è sede di riesame del merito: chi contesta la valutazione probatoria deve mostrare specifici vizi logico-giuridici nella motivazione e non limitarsi a chiedere un diverso apprezzamento degli elementi di fatto.
- Le richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche devono essere sostenute in grado di appello e di cassazione con elementi concreti tratti dagli atti; la genericità conduce all'inammissibilità della censura.
- Quando il ricorso è rilevantemente carente e sussistono profili di colpa nella sua proposizione, la parte può essere condannata non solo alle spese ma anche a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- È essenziale nelle impugnazioni confrontare punto per punto la motivazione della sentenza impugnata (richiamando estratti o pagine rilevanti) per evitare che la Corte dichiari il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
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