Cassazione Civile, Ordinanza n. 22547/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso quattro avvisi di accertamento nei confronti della società per Iva, Irpeg e Ilor relativi agli anni d'imposta 1996 e 1997. La contribuente aveva impugnato gli atti: in primo grado l'impugnazione era stata accolta solo in parte; in appello la CTR aveva annullato tutti gli avvisi; su ricorso dell'Ufficio la decisione era stata cassata limitatamente all'Iva e agli avvisi del 1997, con rinvio al medesimo giudice; a seguito di rinvio, la CTR aveva rigettato il ricorso della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more ha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, depositando memoria e documentazione di pagamento (prima rata per due avvisi e pagamento integrale per il restante avviso).
La decisione
La Corte ha rilevato che uno dei quattro avvisi era già stato definitivamente annullato e non più oggetto di impugnazione da parte dell'Ufficio; per gli altri tre, la procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 risultava perfezionata sulla base della documentazione versata in atti, senza che fosse stata presentata entro il 31 dicembre 2020 una nuova istanza di trattazione. Di conseguenza il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quanto sostenuto.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata, se validamente attivata e documentata con il pagamento dovuto, determina l'estinzione del processo quando non sia stata presentata una nuova istanza di trattazione entro il termine previsto.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, la parte ricorrente aderisce a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge fiscale e produce prova del pagamento dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto se non risulta tempestivamente una nuova istanza di trattazione.
- Se uno degli atti impositivi originariamente impugnati è già stato definitivamente annullato e la relativa statuizione non è stata impugnata dall'amministrazione, quella parte della controversia resta definitivamente fuori dal perimetro del giudizio successivo.
- La definizione agevolata può operare anche solo per una parte degli avvisi originariamente contestati, con estinzione del processo limitatamente alle pretese residue oggetto di adesione alla procedura.
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