Cassazione Civile, Ordinanza n. 06237/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti della titolare di un’impresa poi fallita. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva invece respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo nulla la verifica svolta dalla Guardia di finanza presso la sede dell’impresa perché non era stata provata la notifica o l’esibizione alla contribuente dell’ordine di accesso/autorizzazione. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 33 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessaria, per la legittimità dell’accesso nei locali dell’impresa, l’esibizione alla contribuente di una previa autorizzazione. La contribuente è rimasta intimata e non si è costituita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la Guardia di finanza, quale polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale o commerciale per verificazioni e ricerche, senza necessità di autorizzazione scritta; diversa è l’ipotesi dell’accesso all’abitazione del contribuente, per la quale occorre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria in ragione dell’inviolabilità del domicilio. Poiché dalla sentenza impugnata risultava che l’accesso era avvenuto presso i locali dell’impresa ed era stato compiuto dalla Guardia di finanza, la CTR ha errato nel considerare necessaria una previa autorizzazione esibita alla contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come parametro normativo asseritamente violato; la Corte lo considera non ostativo alla legittimità dell’accesso nei locali dell’impresa effettuato dalla Guardia di finanza senza previa autorizzazione esibita al contribuente.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come parametro normativo asseritamente violato; la Corte afferma che non impone, per l’accesso della Guardia di finanza presso i locali dell’impresa, la preventiva esibizione di una autorizzazione alla parte verificata.
art. 35 l. n. 4 del 1929
"la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta"
È il fondamento della regola per cui la Guardia di finanza può accedere ai locali dell’impresa senza autorizzazione scritta; l’autorizzazione scritta è richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria.
art. 14 Cost.
Viene richiamato solo per distinguere l’accesso all’abitazione del contribuente, per il quale opera l’esigenza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria in ragione dell’inviolabilità del domicilio; tale esigenza non vale per i locali dell’impresa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, sotto forma di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell’attività di verifica fiscale, l’accesso della Guardia di finanza presso i locali dell’impresa è legittimo anche in assenza di previa autorizzazione scritta o della sua esibizione al contribuente, quando la normativa speciale attribuisce alla polizia tributaria il potere di accesso e ispezione.
- La necessità di una previa autorizzazione va distinta a seconda del luogo in cui si svolge l’accesso: per i locali dell’impresa non opera la stessa disciplina prevista per l’abitazione del contribuente, tutelata dall’inviolabilità del domicilio.
- Quando il giudice di merito fonda la nullità della verifica su un presupposto normativo non richiesto per l’accesso della Guardia di finanza ai locali aziendali, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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