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Sentenza

Sentenza n. 606/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari - della Determinazione n. 4069 del 16 giugno 2025, comunicata il 17 giugno 2025, con cui il Comune di Cagliari - Servizio Appalti e Contratti (Centrale di Committenza), Provveditorato Economato, ha aggiudicato a In Linea Società Cooperativa la gara per l'affidamento del servizio di custodia, pulizia e servizi aggiuntivi da svolgersi presso gli impianti sportivi e le piscine comunali in gestione diretta - CIG: B4BBCAED10; - del verbale n. 4 della seduta riservata del 4 giugno 2025, laddove è stata proposta l'aggiudicazione della gara a In Linea Società Cooperativa, nonché di tutti gli altri verbali di gara; - di tutti gli atti e/o provvedimenti, ancorché non conosciuti, connessi alla verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara dall'aggiudicataria e ritenuti congrui dalla Stazione appaltante; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d'inefficacia del contratto qualora sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente.

Giustizia amministrativa202500680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio di custodia, pulizia e servizi aggiuntivi presso gli impianti sportivi e le piscine comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata, chiedendo anche il subentro nel contratto o il risarcimento per equivalente. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11, 41, comma 13, 110, commi 4 e 5, lett. d), e 57 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 18 e 73 del CCNL Multiservizi, dell'art. 36 Cost. e i vizi di difetto di istruttoria, illogicità ed erroneità, sostenendo che l'aggiudicataria avesse utilizzato tabelle ministeriali del 2023 senza considerare gli aumenti contrattuali del 2024 e del 2025, con violazione dei minimi salariali e conseguente necessità di esclusione. Ha inoltre sostenuto che, computando correttamente tali aumenti, l'offerta sarebbe risultata in perdita. Con il terzo motivo ha contestato il calcolo degli oneri di sicurezza, ritenendo che l'importo indicato fosse sufficiente a tutelare soltanto 9 dei 18 lavoratori. Con il quarto motivo, subordinato, ha dedotto plurimi indici di anomalia dell'offerta: mancato adeguamento agli aumenti salariali futuri, mancato computo dei costi della formazione, azzeramento del margine e insufficienza dei costi per sicurezza e obblighi contrattuali. Con il quinto motivo, ulteriormente subordinato, ha contestato la verifica di congruità, sostenendo che l'aggiudicataria si fosse limitata a elencare agevolazioni contributive senza dimostrarne concretamente l'incidenza e che il RUP avesse recepito acriticamente le giustificazioni.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Sui primi due motivi ha distinto i minimi salariali inderogabili, desunti direttamente dal CCNL, dal costo medio orario del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali. Solo la violazione dei minimi salariali determina l'anomalia automatica dell'offerta; lo scostamento dalle tabelle ministeriali, che costituiscono parametro medio e non inderogabile, può essere giustificato dall'organizzazione dell'impresa, dagli sgravi contributivi e dalle aliquote applicate. La verificazione disposta dal Collegio ha accertato il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera. Il rinnovo contrattuale del giugno 2025, successivo alla verifica di anomalia e alla chiusura del relativo subprocedimento, non poteva essere considerato come costo certo e attuale al momento della valutazione dell'offerta; i nuovi livelli retributivi rilevano nella fase di esecuzione e possono giustificare modifiche contrattuali secondo l'art. 120 d.lgs. 36/2023. È stata esclusa anche la prospettata perdita dell'offerta, essendo gli scostamenti minimi. Il terzo motivo è stato respinto perché il calcolo degli oneri di sicurezza, pari a euro 5.940,00, è risultato coerente con il numero di 18 addetti e con la durata del rapporto, secondo i parametri ministeriali. Il quarto motivo è stato respinto poiché gli aumenti contrattuali non determinavano incapienza, i costi della formazione risultavano in parte inclusi nel costo orario e in parte contenuti grazie all'adesione ai fondi interprofessionali, mentre gli ulteriori costi prospettati erano teorici o già computati. Il quinto motivo è stato respinto perché le giustificazioni dell'aggiudicataria, fondate sull'organizzazione autonoma dei fattori produttivi e sui benefici contributivi, sono state ritenute adeguate; le contestazioni della ricorrente non dimostravano l'incidenza concreta sulla sostenibilità dell'offerta. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori per ciascuna delle altre parti costituite, nonché alle spese della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La violazione dei minimi salariali inderogabili può determinare l'esclusione dell'offerta; lo scostamento dal costo medio orario delle tabelle ministeriali non comporta automaticamente l'anomalia, potendo essere giustificato dall'organizzazione dell'impresa.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Rileva per l'indicazione nell'offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, nell'ambito della verifica di sostenibilità dell'offerta.

  • art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione alla determinazione del costo della manodopera e al rispetto dei trattamenti retributivi applicabili.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi concernenti i contratti collettivi e la tutela dei lavoratori.

  • art. 120 d.lgs. 36/2023

    Consente, durante l'efficacia del contratto, modifiche determinate da circostanze impreviste o imprevedibili, tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni o di nuovi contratti collettivi, senza necessità di una nuova procedura di affidamento.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato per il deposito di documenti e memorie in vista dell'udienza pubblica.

  • art. 16 del Disciplinare di gara

    È richiamato con riguardo agli sgravi contributivi dichiarati dall'aggiudicataria e utilizzati per giustificare lo scostamento dalle tabelle ministeriali.

  • legge n. 388/2000

    È richiamata quale base normativa dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, la cui adesione può incidere sui costi della formazione.

Massime di principio

  • La violazione dei minimi salariali inderogabili desunti dal contratto collettivo applicabile può comportare l'esclusione dell'offerta, mentre il semplice scostamento dal costo medio orario indicato nelle tabelle ministeriali non determina automaticamente l'anomalia o l'esclusione, poiché tali tabelle costituiscono un parametro medio e non assoluto, suscettibile di giustificazione attraverso la specifica organizzazione imprenditoriale.
  • Nel controllo di anomalia, il rispetto dei minimi salariali deve essere distinto dalla congruità del costo medio complessivo del lavoro: il raffronto con le tabelle ministeriali non dimostra di per sé la violazione del trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL.
  • Gli aumenti retributivi derivanti da un rinnovo del contratto collettivo intervenuto dopo la presentazione dell'offerta e dopo la conclusione della verifica di anomalia non impongono la rinnovazione della gara, se al momento della valutazione erano futuri e non determinabili; essi rilevano nella successiva fase di esecuzione del contratto, anche ai fini delle modifiche ammesse dall'art. 120 d.lgs. 36/2023.
  • La verifica di anomalia può ritenersi adeguata quando l'operatore economico fornisce giustificazioni concrete sugli scostamenti dalle tabelle ministeriali, indicando l'incidenza dell'organizzazione dei fattori produttivi, degli sgravi contributivi, delle aliquote applicate e degli strumenti di contenimento dei costi della formazione.
  • La contestazione dell'insostenibilità dell'offerta richiede la dimostrazione dell'incidenza concreta e attuale delle voci di costo asseritamente omesse o sottostimate; non sono sufficienti costi meramente teorici, calcoli fondati su presupposti non dimostrati o rilievi privi di quantificazione dell'impatto finale sulla sostenibilità dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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