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Sentenza

Sentenza n. 2266/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione competente nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento n. 39467 del titolo conseguito in SPAGNA, finalizzato all'insegnamento nella scuola dell'infanzia per la seguente disciplina: ADAA - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE DELL'INFANZIA e nella scuola primaria per la seguente disciplina: ADEE - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLA PRIMARIA, presentata dalla parte ricorrente per via telematica il 6.06.2024 per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere espressamente sull'istanza menzionata ut supra nel termine designato ex art. 117, comma 2, c.p.a.; per la nomina di un Commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l'adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dall'Amministrazione intimata ex art. 117, comma 3, c.p.a.

Giustizia amministrativa202512426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica di riconoscimento, presentata il 6 giugno 2024, del titolo di formazione e abilitazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, nonché chiesto l'ordine giudiziale di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 206/2007 e ha rilevato che il termine massimo per la conclusione del procedimento è pari a quattro mesi: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, cui si aggiungono tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Poiché alla data della proposizione del ricorso tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando anche la natura di procedimento di massa e l'elevato numero di richieste. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile della struttura ministeriale competente, da attivarsi per ulteriori 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'adozione delle misure conseguenti, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi esercitata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Il termine di trenta giorni è destinato alla verifica della completezza documentale e all'eventuale richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    L'autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    Ha determinato la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'amministrazione competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso sono condizioni sufficienti per accertare l'obbligo di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo può quindi arrivare a quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
  • La mancata adozione del provvedimento espresso entro il termine complessivo previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007 integra silenzio-inadempimento e legittima l'ordine giudiziale all'amministrazione di concludere il procedimento.
  • Nel giudizio sul silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta, con un termine successivo, per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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